Il Matrimonio nell'antica Roma
Definizioni e spiegazione del contratto di matrimonio in epoca romana: conventio in manus, divorzio (3 pagine formato doc)
Unione tra uomo e donna allo scopo di procreare figli legittimi. Importante perché il figlio legittimo era sotto la potestà ed erede del padre.
Età arcaica
Il diritto romano arcaico all'inizio del matrimonio si affiancava un atto giuridico che serviva a far acquistare al marito o al pater familias (padre) del marito un potere sulla moglie o sulla moglie del figlio.
Questo potere si chiama Manus.
Questo acquisto della Manus avveniva attraverso un negozio giuridico chiamato Convention in manum (captis deminutio minima):
Si svolge tra padre e futuro marito della figlia. La donna esce dalla sua famiglia e va a sottoporsi alla manus di quello che diventerà suo marito.
Non è un atto che da inizio al matrimonio, è un atto per acquisto di un potere (manus).
Il matrimonio si basava su due elementi:
La coabitazione dei coniugi;
Volontà costante dei due coniugi di essere tali (affecto maritalis).
RAPPORTO TRA MARITO E MOGLIE ( loco filiae)
La donna si sottoponeva in posizione di figlia nei confronti del marito. C'è un rapporto agnatizio tra moglie e marito. Veniva trattava come una figlia, ma non una vera e propria figlia infatti non poteva essere venduta.
Se la donna è orfana, questa è sui iuris.
Si potrà sposarsi e diventerà da soggetto sui iuris a un soggetto alieni iuris con il matrimonio.
Se nascono dei figli, questi in relazione con il padre sono aniati in linea retta di 1° grado. In relazione con la madre, i figli sono aniati in linea collaterale perché come se fossero due fratelli siccome la moglie è considerata figlia del marito.
Se la donna si sposa con un soggetto che è ancora alieni iuris, la donna sarà loco filiae del marito e sottoposta al padre del marito: loco neptis. La donna con il padre del marito ha un rapporto di agnazione di linea retta di 2° grado. In questo caso il titolare della manus non è del marito, ma del padre.
Figlio legittimo nasceva alievi iuris non aveva nessun legame.Età arcaica
Il diritto romano arcaico all'inizio del matrimonio si affiancava un atto giuridico che serviva a far acquistare al marito o al pater familias (padre) del marito un potere sulla moglie o sulla moglie del figlio.
Questo potere si chiama Manus.
Questo acquisto della Manus avveniva attraverso un negozio giuridico chiamato Convention in manum (captis deminutio minima):
Si svolge tra padre e futuro marito della figlia. La donna esce dalla sua famiglia e va a sottoporsi alla manus di quello che diventerà suo marito.
Non è un atto che da inizio al matrimonio, è un atto per acquisto di un potere (manus).
Il matrimonio si basava su due elementi:
La coabitazione dei coniugi;
Volontà costante dei due coniugi di essere tali (affecto maritalis).
RAPPORTO TRA MARITO E MOGLIE ( loco filiae)
La donna si sottoponeva in posizione di figlia nei confronti del marito. C'è un rapporto agnatizio tra moglie e marito. Veniva trattava come una figlia, ma non una vera e propria figlia infatti non poteva essere venduta.
Se la donna è orfana, questa è sui iuris.
Si potrà sposarsi e diventerà da soggetto sui iuris a un soggetto alieni iuris con il matrimonio.
Se nascono dei figli, questi in relazione con il padre sono aniati in linea retta di 1° grado. In relazione con la madre, i figli sono aniati in linea collaterale perché come se fossero due fratelli siccome la moglie è considerata figlia del marito.
Se la donna si sposa con un soggetto che è ancora alieni iuris, la donna sarà loco filiae del marito e sottoposta al padre del marito: loco neptis. La donna con il padre del marito ha un rapporto di agnazione di linea retta di 2° grado. In questo caso il titolare della manus non è del marito, ma del padre.