Rappresentanza nel diritto romano
appunti sulla Rappresentanza del corso di Istituzioni di diritto romano tenuto dal professor Briguglio, università di giurisprudenza di Bologna (2 pagine formato pdf)
Rappresentanza nel diritto romano - RAPPRESENTANZA (diretta)
Def. ''La rappresentanza è un istituto in base al quale un soggetto (giuridicamente autonomo che manifesta una propria volontà) rappresentante conclude un negozio giuridico in nome (contemplatio domini)
e per conto del rappresentato, con effetti che si riproducono immediatamente e direttamente in capo al rappresentato'' C.c ''Il contratto concluso da rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti della facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato''.
Leggi anche La rappresentanza diretta e indiretta
quando il rappresentante conclude la compravendita giuridica colui che compra è il rappresentato.
Anche fra i romanisti è solito sentire una considerazione in ordine alla rappresentanza diretta che contiene una certa imprecisione, cioè che i romani non hanno conosciuto la rappresentanza diretta :FALSO.
Essi l'hanno conosciuta perchè l'hanno negata.
Come facevano i romani ad acquistare per mezzo altrui.
Leggi anche I concetti più importanti sull'istituto della rappresentanza
Gaio illustra l'acquisto per mezzo di un intermediario
Ci dice che questi acquisti possono essere compiuti da una serie di persone attraverso le quali chi è giuridicamente autonomo può acquistare.
Secondo l'ordinamento giuridico romano chi era sottoposto alla potestà del pater familias (figli, schiavi..) non poteva avere alcun chè di suo, non poteva avere un patrimonio perchè lo acquistava direttamente il pater, pertanto per i propri acquisti al padre tornava molto comodo di servirsi degli schiavi e dei figli in potestà, che erano privi cdi capacità patrimoniale. Essi sono strumenti di acquisto, semplici tramiti di una qualsiasi attività negoziale.
Leggi anche Appunti sulla rappresentanza e i contratti
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Def. ''La rappresentanza è un istituto in base al quale un soggetto (giuridicamente autonomo che manifesta una propria volontà) rappresentante conclude un negozio giuridico in nome (contemplatio domini)
e per conto del rappresentato, con effetti che si riproducono immediatamente e direttamente in capo al rappresentato'' C.c ''Il contratto concluso da rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti della facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato''.
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quando il rappresentante conclude la compravendita giuridica colui che compra è il rappresentato.
Anche fra i romanisti è solito sentire una considerazione in ordine alla rappresentanza diretta che contiene una certa imprecisione, cioè che i romani non hanno conosciuto la rappresentanza diretta :FALSO.
Essi l'hanno conosciuta perchè l'hanno negata.
Come facevano i romani ad acquistare per mezzo altrui.
Leggi anche I concetti più importanti sull'istituto della rappresentanza
Gaio illustra l'acquisto per mezzo di un intermediario
Ci dice che questi acquisti possono essere compiuti da una serie di persone attraverso le quali chi è giuridicamente autonomo può acquistare.
Secondo l'ordinamento giuridico romano chi era sottoposto alla potestà del pater familias (figli, schiavi..) non poteva avere alcun chè di suo, non poteva avere un patrimonio perchè lo acquistava direttamente il pater, pertanto per i propri acquisti al padre tornava molto comodo di servirsi degli schiavi e dei figli in potestà, che erano privi cdi capacità patrimoniale. Essi sono strumenti di acquisto, semplici tramiti di una qualsiasi attività negoziale.
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