Diritto sanitario: cos'è, origini e storia
Cos'è il diritto sanitario? Appunti sulle origini e sulla storia della legislazione sanitaria (11 pagine formato doc)
DIRITTO SANITARIO COS'E'
Riassunto Diritto Sanitario – 2° parte.
1. Premessa: alle origini del "problema" giuridico della salute. La questione posta dalla tutela (soggettiva) della salute umana ha origini recenti. L'affermarsi del concetto, innanzitutto sul piano sociale e poi su quello giuridico, è legato alla nascita della medicina moderna, in cui la componente scientifica è prioritaria rispetto a tutte le altre (mentre prima si trattava di un’arte).Nel medioevo cristiano l'organismo umano venne inserito in una visione del mondo di tipo religioso, così sottraendosi alla conoscenza scientifica; l'uomo medievale di fronte alla malattia aveva un atteggiamento di rassegnazione e di preghiera. Le incontrollabili evenienze della peste e di altre epidemie fovorirono nel tardo medioevo la nascita di alcune scuole di medicina su base scientifica, soprattutto nell’Italia meridionale ed in Spagna.
In epoca rinascimentale assunse un ruolo di primaria importanza il desiderio di vivere a lungo; l'uomo si riappropriò della vita, rivendicando il potere di curare il proprio corpo.
I problemi della sanità italiana: tema svolto
STORIA DIRITTO SANITARIO
Ma è soltanto con l'illuminismo che l'idea di salute acquisisce un contenuto moderno e si indirizza verso il singolo cittadino.
A partire dalla Rivoluzione francese, l'idea di «diritto alla salute» si intreccia col tema del «dovere alla salute». L'inevitabile accentuazione del profilo dell'intervento pubblico nella tutela della salute individuale deriva non soltanto dall'ideale etico e filantropico dell’illuminismo, ma anche dalla circostanza che - non essendo al tempo disponibili adeguate cure - l'unica strategia percorribile era quella della prevenzione generale della diffusione delle malattie epidemiche ed infettive. Il che poteva avvenire solamente attraverso il controllo autoritativo dei luoghi, dei mezzi e, in generale, delle occasioni di possibile contagio. Nascono così organismi pubblici di controllo sulla sanità collettiva. Fra questi va ricordato il “Tribunale della general salute” istituito a Napoli nel 1656 per preservare la popolazione dai contagi, con giurisdizione speciale su tutte le cause civili e criminali che potessero interessare la salute pubblica.
La situazione resta immutata nella prima età industriale, con l'ulteriore avvertenza che la salute individuale si colora di un ulteriore valore pubblico: la valetudine degli strati sociali salariati consente l'incremento della produttività e quindi diviene anche sotto questo profilo occasione di necessaria tutela sociale.
LEGISLAZIONE SANITARIA COS'E'
Nell'Inghilterra dell'inizio dell'Ottocento e nella Germania di Otto von Bismarck appaiono le prime forme di legislazione igienica e sanitaria. Anche nell'Italia postunitaria l'intervento pubblico fu rivolto soprattutto a protezione dell'interesse collettivo ad evitare la diffusione di malattie epidemiche o contagiose. A tale concetto di sanità pubblica si attagliava una tutela fondata essenzialmente sull’esercizio di attività amministrative in senso stretto, cioè di disciplina autoritativa e di polizia. L'assistenza sanitaria spettava solamente agli indigenti e neppure per costoro poteva configurarsi come un vero e proprio diritto soggettivo, in ragione del largo tratto di discrezionalità che la caratterizzava. Si trattava di un’attività meramente integrativa delle iniziative benefiche svolte in tale ambito dalle Opere Pie.
Sotto il regime fascista, moltiplicatisi gli enti e le istituzioni con finalità assistenziali, l'ordinamento sanitario registrò un ampliamento quantitativo dell'intervento pubblico ma non un effettivo mutamento di prospettiva. La tutela della salute individuale trova migliore sorte nelle norme del codice penale in una dimensione che accomuna vita e integrità fisica (art. 575-593 c.p.). Però maggiore severità è pur sempre riservata per i delitti dolosi o colposi contro la salute pubblica (art. 438 e 452 c.p.).