Contenzioso tributario
Il reclamo e le commissioni tributarie. Il ricorso. Gli strumenti deflativi del contenzioso. (2 pagine formato doc)
Ci sono atti officiosi che si consolidano se non sono impugnati, come la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni.
Questi atti si impugnano proponendo ricorso e/o reclamo e sono impugnabili entro 60 giorni dalla loro notifica al contribuente.
Il reclamo è l’atto del contribuente che introduce il processo tributario dinnanzi alle commissioni tributarie.
Il sistema contenzioso tributario è strutturato su 3 gradi di giudizio:
1. Commissioni tributarie provinciali: sono i primi ad analizzare il reclamo ed emettono ordinanze e sentenze;
2. Commissioni tributarie regionali: sono i giudici di secondo grado (di appello) ai quali si rivolge chi perde in primo grado. Anch’esse emettono ordinanze e sentenze;
3. Corte di Cassazione: è il giudice supremo che si preoccupa solo di questioni di diritto, cioè non può analizzare casi concreti, non può entrare nel merito, nell’atto. Una sezione della Cassazione è solo tributaria.
I giudici delle Commissioni tributarie provinciali e regionali non devono essere necessariamente togati, dei magistrati.
Il ricorso deve contenere:
• l’indicazione della commissione tributariaadita, cioè che deve pronunciarsi;
• il nome del ricorrente o del legale rappresentante se si tratta di società e i suoi dati anagrafici;