IRES

L’obiettivo peculiare della parte della riforma relativa all’imposta sul reddito delle società è l’armonizzazione del sistema fiscale italiano con quelli degli altri paesi industrializzati, resa ormai indifferibile dal fenomeno della globalizzazione (17 pagine formato doc)

Appunto di savianogaetano
LA RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA':L'ISTITUZIONE DELL'IRES LA RIFORMA DELL'IMPOSIZIONE SUL REDDITO DELLE SOCIETA':L'ISTITUZIONE DELL'IRES Con la legge 7 aprile 2003, n.
80 il Governo è stato delegato a riformare l'intero sistema fiscale statale. Ad oggi, il processo di riforma ha trovato compimento - grazie all'emanazione del D.Lgs. 12-12-2003, n. 344 - solo in relazione all'istituzione dell'IRES ( imposta sul reddito delle società) che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha sostituito l'IRPEG e parzialmente per quanto riguarda la nuova imposta sul reddito ( IRE ). L'obiettivo peculiare della parte della riforma relativa all'imposta sul reddito delle società è l'armonizzazione del sistema fiscale italiano con quelli degli altri paesi industrializzati, resa ormai indifferibile dal fenomeno della globalizzazione.
Gli aspetti qualificanti della disciplina dell'IRES sono: La tassazione consolidata di gruppo con l'introduzione dei consolidati fiscali, nazionale e mondiale; L'introduzione di ulteriori norme di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese ( thin capitalization ); Il nuovo regime dei dividendi ( con l'abolizione del relativo credito d'imposta ) e delle minusvalenze e plusvalenze connesse alla cessione di partecipazioni; Il regime di trasparenza per le società di capitali; La revisione della disciplina del credito per le imposte pagate all'estero e delle Controlled Foreign Companies; La previsione del regime di Participation exemption per le plusvalenze esenti; L'introduzione di una tassazione alternativa per alcune imprese marittime ( Tonnage Tax ). CARATTERI GENERALI DELL' IRES La disciplina dell'IRES trova collocazione nel titolo II del TUIR integralmente sostituito dal D.Lgs. 344\2003. L'IRES, come l'IRPEG, si configura come imposta personale che colpisce con aliquota proporzionale ( non progressiva ) la capacità contributiva totale, ossia il reddito delle persone giuridiche ed enti assimilati. Le persone giuridiche sono costituite da una comunione di beni e persone volta al raggiungimento di un fine comune; il loro requisito essenziale è il riconoscimento, da parte dello Stato, della personalità giuridica. Si caratterizzano per l'autonomia patrimoniale di cui godono rispetto alle singole persone fisiche che le compongono. Anche nell'IRES, come nell'IRPEG e nell'IRPEF, esiste una diversa disciplina per i soggetti residenti, che sono tenuti l pagamento dell'imposta per i redditi dovunque prodotti, e per i non residenti, che sono obbligati per i soli redditi prodotti in Italia. PRESUPPOSTO, PERIODO E ALIQUOTA DI IMPOSTA L'art. 72 del TUIR stabilisce che il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi in denaro o in natura. Il reddito è dunque l'acquisizione di ricchezza: tale reddito, tuttavia, viene diversamente calcolato secondo i tipi di soggetti passivi dell'imposta. Esistono, infatti, normative differenziate per le società commerciali, per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'attivi