Fonti del diritto, schema

Fonti del diritto, schema: il principio della gerarchia delle fonti e quali sono le fonti del diritto italiano, i principi e criteri (3 pagine formato doc)

Appunto di peppemiaoxd

FONTI DEL DIRITTO, SCHEMA

Fonti del diritto.

La parola fonti viene usata con il significato di “origine, derivazione”, per indicare ciò da cui nasce (e attraverso cui si rinnova) la norma giuridica. Con l’espressione FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO (con cui si individuano gli ORGANI ed i procedimenti attraverso cui la norma viene prodotta):si intendono gli ATTI o FATTI dai quali hanno origine le Norme Giuridiche (diritto oggettivo) individuando le FONTI ATTO nel diritto scritto e le FONTI FATTO nel diritto non scritto.
Ci sono poi le FONTI di COGNIZIONE (Codici, Testi Unici, Leggi Speciali, Raccolte di Usi): attraverso cui la norma giuridica viene portata a conoscenza dei soggetti destinatari.
Nell’applicazione del diritto, in caso di CONFLITTO FRA NORME, per assicurare la “CERTEZZA del DIRITTO”, ci vengono in aiuto quattro principi:
1. GERARCHICO – 2.TEMPORALE –3.
di COMPETENZA – 4. TERRITORIALE(competenza speciale)
FONTI DEL DIRITTO (ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO).

Quali sono le fonti del diritto, riassunto


QUAL E' GERARCHIA FONTI DEL DIRITTO

1.    LA COSTITUZIONE: è entrata in vigore il 1gennaio 1948, è la fonte principale dalla quale dipendono tutte le altre. Nella Costituzione sono scritte le regole principali della vita politica e sociale che le altre fonti sono tenute a rispettare.
La nostra costituzione è “rigida”, in quanto può essere modificata o integrata solo con leggi costituzionali, che richiedono una “procedura aggravata”, più rigorosa e complessa per la loro approvazione (maggioranze più ampie di quelle necessarie per le leggi ordinarie, doppia approvazione da parte della camera dei deputati e del senato).
1a  LE LEGGI COSTITUZIONALI: sono atti normativi emanati dal Parlamento con procedura “aggravata” ( per il carattere “rigido” della nostra Costituzione), si dividono in leggi di revisione che modificano gli articoli della costituzione e leggi che integrano la costituzione.

Le fonti del diritto italiano: riassunto


LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

2.    LE LEGGI ORDINARIE sono gli atti emanati dal Parlamento in base all’art.70 della Costituzione che stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica). Le leggi ordinarie del Parlamento costituiscono la fonte del diritto per eccellenza, per importanza e frequenza di applicazione.Le leggi del Parlamento sono atti complessi perché risultanti dalla concorde volontà di entrambe le Camere.
2a   GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE sono emessi dal Governo che eccezionalmente diventa organo legislativo. Gli atti aventi forza di legge emessi dal Governo sono:
-    (cost. art.77) DECRETI LEGGE, sono emessi dal Governo in caso di necessità e urgenza. Entrano immediatamente in vigore, sono provvisori per cui devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dal parlamento. (es. decreti che istituiscono una nuova imposta, decreti emanati per far fronte ad una calamità naturali…).

Le fonti del diritto: riassunto e spiegazione


FONTI COSTITUZIONALI

-    (cost. art. 76) DECRETI LEGISLATIVI, vengono emessi dal Governo su incarico del Parlamento che con “legge delega” stabilisce la materia, i principi e i tempi cui il Governo si dovrà attenere per emanare il decreto. E’ un atto definitivo che riguarda materie complesse ( in questo senso Il Codice della Strada, emanato con DLGS, proprio perché necessita di competenze tecnico-specialistiche, viene “delegato” al Governo da parte del Parlamento).
LE LEGGI REGIONALI: (art .117 Cost.) sono approvate dal Consiglio Regionale, hanno competenza limitata, possono regolare materie espressamente previste dalla costituzione e valgono solo nel territorio regionale.
Nella nostra suddivisione gerarchica le abbiamo poste all’interno delle fonti primarie, teniamo comunque presente che rispetto alle norme prodotte dallo Stato sono “inferiori”, in quanto le norme in esse contenute devono restare “ nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato” (art.117 comma 1).