Contratto di locazione di immobili

Relazione sul contratto di locazione di immobili ad uso abitativo (legge 431/98) (7 pagine formato doc)

Appunto di lixander

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

Contratto di Locazione di Immobili.

Definizione:  La locazione è un contratto col quale una parte si obbliga a far goder  all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
ELEMENTI ESSENZIALI:  ACCORDO: Incontro tra le manifestazioni di volontà delle due parti.
Per il contratto di locazione questa fase può avvenire sia verbalmente sia in modo scritto.
OGGETTO: E’ costituito dai singoli rapporti giuridici che i contraenti hanno concretamente voluto far sorgere, modificare o estinguere.
Nel contratto di locazione l’oggetto è costituito dal trasferimento per un dato tempo , verso un corrispettivo, di una cosa mobile o immobile dal locatore al conduttore.
CAUSA: Scopo immediato che tutti coloro i quali stipulano un determinato tipo di contratto  vogliono conseguire. La causa negoziale della locazione, intesa come motivo economico costante del rapporto, consiste nello scambio di reciproci vantaggi che ciascuna delle parti si ripromette dal negozio concluso.

Il contratto: riassunto


CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Per il locatore la causa consiste nella percezione del corrispettivo, per il conduttore la causa risiede nel procurarsi le utilità della cosa locata.
FORMA: Modo attraverso cui la volontà negoziale è manifestata dai soggetti.  Il contratto di locazione rientra nella categoria dei negozi non solenni.


La legge 431/98 prevede l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di locazione, connessa e coordinata con l'obbligo di registrazione del contratto e ciò rappresenta una grande innovazione della normativa. Infatti fino al 30 dicembre 1998 perché un contratto di locazione esistesse non era necessaria la forma.
ELEMENTI ACCESSORI:CONDIZIONE: Si parla di contratto condizionale quando le parti subordinano  l’efficacia o la risoluzione del contratto ad un avvenimento futuro e  incerto. Può essere sospensiva, cioè quella clausola in base alla quale  le parti stabiliscono che il contratto che  esse concludono avrà
efficacia  soltanto se si verificherà un determinato avvenimento futuro e incerto, oppure  risolutiva, cioè quella clausola in base alla quale le parti stabiliscono che il contratto che esse concludono produrrà immediatamente i suoi effetti, ma perderà la propria efficacia se si verificherà un  determinato avvenimento futuro e incerto.

Il contratto: riassunto di diritto


CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

TERMINE: Avvenimento futuro e certo. Può essere determinato (quando si sa che quel momento verrà e quando verrà) o indeterminato (si sa che quel giorno verrà, ma non si sa quando).  Generalmente si distingue il termine iniziale da quello finale. Per il primo si intende quella data alla cui scadenza  le parti hanno legato la produzione degli effetti del contratto. Il termine finale, invece, è quella data alla cui scadenza le parti hanno legato la cessazione degli effetti del contratto.