Persona giuridica: definizione
Persona giuridica: definizione e l'attività della persona giuridica (2 pagine formato doc)
PERSONA GIURIDICA: DEFINIZIONE
La persona giuridica.
Gli enti si distinguono in:- Pubblici, quando perseguono fini di interesse generale, quando sono stati istituiti dallo Stato o perché sono sottoposti a controlli pubblici (per esempio, Comuni e Provincie;
- Privati, i quali possono svolgere o non svolgere attività economiche. Fra questi vi sono le società.
Società Ente composto di più persone (soci) che mediante un contratto si accordano per lo svolgimento di un'attività avente scopo di lucro. I soci conferiscono beni (per esempio, denaro) o servizi (per esempio la propria attività lavorativa), che diventano patri¬monio della società.
L’ente che ha chiesto e ottenuto il riconoscimento dello Stato diventa persona giuridica; in caso contrario, rimane ente di fatto.
Soggetto giuridico e soggetto economico: riassunto
GIURIDICA, SIGNIFICATO
All'interno degli enti privati dotati di personalità giuridica che non svolgono attività economica si distinguono:
- le associazioni, in cui prevale l'elemento personale; perché l'ente nasce, per volontà di più persone aventi uno scopo comune ed è costantemente Sottoposto alle decisioni degli associati;
- le fondazioni, in cui prevale l'elemento patrimoniale perché l'ente nasce grazie a un complesso di beni che un fondatore ha messo a disposizione dell'ente, al fine di raggiungere uno scopo determinato.
La vita e l'attività della persona giuridica sono regolate da un atto che prende il nome di statuto, il quale può essere incorporato nell'atto costitutivo o nel negozio di fondazione.
Negozio giuridico. È un atto mediante il quale un soggetto comunica ad altri la propria volontà, che l'ordinamento giuridico ricono¬sce e garantisce. In esso ciò che conta è la dichia¬razione del sog¬getto diretta a far si che gli altri rico¬noscano la sua volontà.
Autonomia, capacità e volontà delle associazioni e delle fondazioni.
I soggetti del diritto: riassunto
SOGGETTIVITA' GIURIDICA
La persona giuridica è dotata di autonomia patrimoniale perfetta.Per autonomia patrimoniale perfetta si intende che il patrimonio dell'ente è nettamente distinto da quello dei soggetti che lo compongono.La persona giuridica non è, per sua natura, in condizioni di formare una propria volontà e di esprimerla e per operare necessita di organi, cioè, di persone fisiche (che sono parte della persona giuridica stessa), fornite di poteri di rappresentanza ed esprimenti la volontà collettiva dell'ente: nelle associazioni troviamo l'assemblea degli associati, che è l'organo deliberante, e gli amministratori, che formano l’organo esecutivo; nelle fondazioni vi è un unico organo e, cioè, gli amministratori
Inoltre, come si è parlato di residenza e di dimora per la persona fisica, cosi per la persona giuridica si parla di sede, che è il luogo in cui essa svolge la sua principale attività e che deve risultare dall'atto costitutivo.
Si è detto altresì che la persona fisica cessa con la morte; la persona giuridica, si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, in quanto gli stessi associati o il fondatore possono avere preventivamente stabilito la durata della persona giuridica o la causa della sua estinzione.
Le associazioni non riconosciute e il comitato. Tra gli enti privati che non svolgono attività economiche troviamo le associazioni non riconosciute.