Diritto dell'informazione e della comunicazione: riassunto
Breve riassunto dei primi capitoli del manuale del professor Garrone sul Diritto dell'informazione e della comunicazione, articolo 21 della Costituzione (13 pagine formato doc)
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: RIASSUNTO
Riassunti Diritto dell’Informazione e della Comunicazione
Capitolo Primo – Costituzione e Informazione
1.
Ci sono alcune questioni discusse da molto tempo:
-se il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero comprenda il diritto a farlo con ogni mezzo possibile:
la dottrina più autorevole sostiene che la protezione della libertà di pensiero comprende non solo il diritto in sé ma anche gli strumenti necessari per esercitarlo.
La corte costituzionale concorda negando ogni distinzione tra manifestazione e divulgazione del pensiero.
Al legislatore ordinario non è permesso limitare questo diritto, ma soltanto di disciplinare modalità d’uso e proprietà dei mezzi di comunicazione.
Per quanto riguarda la proprietà, questa non può influenzare la garanzia costituzionale della libertà di pensiero: piuttosto una minaccia di questa garanzia è una legislazione assente o imperfetta.
Bisogna cmq distinguere tra i singoli mezzi di diffusione, poiché in alcuni casi non è possibile separare gli aspetti sostanziali della libertà di espressione da quelli funzionali mezzi di tele-radiodiffusione: secondo la corte costituzionale la disciplina legislativa di settore deve regolamentare in senso pluralistico la proprietà di tali mezzi, coniugando:
-pluralismo interno: la libertà di utilizzazione dello strumento radio-tv in condizioni di uguaglianza x tutti i cittadini;
-pluralismo esterno: diversificazione della proprietà dei singoli mezzi di comunicazione come presupposto per l’effettivo esercizio della libertà di pensiero.
-se l’articolo 21 costituisca una libertà negativa ed individuale oppure positiva e funzionale:
l’analisi storica porta all’idea di libertà negativa, nel senso di una libertà dell’individuo dal potere centrale dello stato, di protezione di una sfera personale di diritti del cittadino. Questa è la concezione sostenuta dall’articolo 28 dello Statuto Albertino, concesso da Re Carlo Alberto al regno di Piemonte e Sardegna nel 1848, e diventato poi la prima forma di Costituzione Italiana dopo l’unificazione del 1860.
Diritto dell'informazione e della comunicazione, art. 21 Costituzione: spiegazione
MANUALE DI DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: RIASSUNTO
L’articolo 28 faceva riferimento solo alla libertà di espressione tramite la stampa, mentre l’art.21 dà una definizione più ampia.
Nell’articolo 28 era esplicito l’intervento del legislatore nel caso di abusi della stampa, mentre nell’art.21 è implicito nel limite del buon costume.
Se consideriamo, invece della singola legge, tutto l’insieme di norme che regolano le libertà civili, sociali, religiose e politiche del cittadino, troviamo la loro giustificazione nei principi fondamentali della costituzione:
-principio di uguaglianza;
-Italia Repubblica Democratica; (art.1)
-i diritti inviolabili dell’individuo sono riconosciuti anche all’interno delle formazioni sociali.(art.2)
Il riferimento alla democraticità si contrappone alla precedente concezione dello Stato di Diritto, nel senso di una maggiore attenzione non più solo all’individuo, ma anche ai gruppi sociali in cui opera.
Il legislatore può privare delle garanzie costituzionali le forme di manifestazione del pensiero che non hanno nessuna utilità sociale.(esempi l’iniziativa economica privata, libera ma mai in contrasto con l’utilità sociale; la proprietà privata)
La libertà di espressione è quindi soprattutto positiva e funzionale, poiché la democraticità dello Stato poggia sulla forza della pubblica opinione, che richiede a sua volta la diffusione di ogni ideologia.