Diritto internazionale privato

Appunti molto completi di diritto internazionale privato (10 pagine formato doc)

Appunto di sarastor
L’espressione diritto internazionale privato indica il complesso di norme giuridiche statali che disciplina i rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità, ovvero punti di contatto (cittadinanza, luogo di svolgimento del rapporto, luogo in cui si trovano i beni, etc.) con ordinamenti giuridici stranieri.
Così, ad esempio, l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato consente l’individuazione del regime giuridico applicabile ad un contratto concluso all’estero da un cittadino italiano con uno straniero; oppure ad un matrimonio celebrato all’Avana tra un cittadino italiano ed una cittadina cubana. Ciò è possibile in quanto le norme di diritto internazionale privato utilizzano la tecnica della scelta di una determinata legge, risolvendo quello che, dal punto di vista dei soggetti interessati al rapporto in questione, è un potenziale concorso di leggi.
E’ questo il motivo per cui si parla di norme di conflitto. La locuzione “diritto internazionale privato” fu coniata nel secolo scorso dal giurista nordamericano Joseph Story (giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti e professore di diritto) e soltanto successivamente rimbalzato in Europa, fino a divenire corrente. Si osserva, tuttavia, come essa sia fuorviante, per il fatto che fa pensare ad un’entità simmetrica rispetto al diritto internazionale pubblico -ossia la disciplina che studia le norme regolatrici dei rapporti tra Stati nell’ambito della comunità internazionale (PS. norme che si formano al di sopra e non all’interno degli Stati: vd. art. 10 Cost.) - mentre è un punto ben fermo che le norme di diritto internazionale privato sono norme interne costituenti un settore dell’ordinamento giuridico statale. Le norme di diritto internazionale privato, pertanto, si caratterizzano rispetto alle altre dell’ordinamento statuale non per l’origine o la natura, quanto per l’oggetto e la funzione: • l’oggetto, si è detto, è la regolamentazione di fatti che presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità; • la funzione, secondo l’orientamento oggi prevalente (VITTA; BALLARINO) è duplice, in quanto le norme di diritto internazionale privato consentono (cd. concezione bilaterale): 1. di delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno; 2. di richiamare, se ne ricorrono i presupposti, le norme di diritto straniero. La struttura tipica della norma di diritto internazionale privato si articola in due elementi distinti: a) in primo luogo, la norma descrive in maniera astratta, cioè per categorie, i fatti che intende disciplinare (ambito di operatività): così. ad esempio, l’art. 56 della legge 218/1995, individua nelle donazioni le fattispecie che intende regolare; b) il secondo elemento caratteristico della struttura della norma di diritto internazionale privato è il criterio di collegamento ovvero quell’aspetto del rapporto che conferisce allo stesso carattere di estraneità rispetto all’ordinamento interno e che il legislatore prende in considerazi