Parlamento

Appunti sul parlamento (dai caratteri generali alla funzione legislativa). (14 pg - formato word) (0 pagine formato doc)

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Caratteri generali IL PARLAMENTO Caratteri generali Gli elementi di continuità del Parlamento sono individuati nel carattere rappresentativo, nella struttura bicamerale, nell'esercizio della funzione legislativa ed esecutiva.
Nel nostro attuale ordinamento le Camere rivestono una funzione centrale nel sistema politico-costituzionale, e ciò in quanto esse sono gli unici organi direttamente elettivi. Il Parlamento incontra oggi dei limiti nell'esercizio della funzione legislativa a causa del carattere rigido della Costituzione. Ciò non avveniva nel vigore dello Statuto Albertino in quanto a carattere flessibile. Nell'attuale sistema costituzionale, la funzione di indirizzo polito è ripartita tra Parlamento e Governo, anche se risulta essere maggiormente a favore del Governo.
  Il bicameralismo Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati, formata da 630 membri, e dal Senato della Repubblica, composto da 315 senatori elettivi. È, dunque, un organo complesso, costituito da due organi collegiali. Sia la Camera dei deputati che il Senato sono eletti dal corpo elettorale, e non sono previsti particolari requisiti di eleggibilità. La caratteristica del sistema bicamerale italiano è che le leggi sono ben ponderate. Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto. È perfetto quando le due Camere svolgono un numero di funzioni uguali. È imperfetto quando una delle due Camere si trova in una situazione di supremazia rispetto all'altra. Per quanto concerne l'elettorato passivo, è richiesta per l'eleggibilità al Senato una età minima (quarant'anni) superiore a quella richiesta per l'eleggibilità alla Camera (venticinque anni). Fanno parte del Senato alcuni membri che non sono elettivi. Si tratta degli ex presidenti della Repubblica e di cinque cittadini nominati a vita dal Capo dello Stato. Per quanto concerne l'elettorato attivo, occorre, per il Senato, avere venticinque anni, mentre per la Camera è sufficiente la maggiore età. Per entrambi la durata in carica è di cinque anni. Il principio del bicameralismo implica che ogni decisione del Parlamento debba essere adottata separatamente da entrambe le Camere; fanno eccezione le ipotesi in cui il Parlamento delibera in seduta comune. In tal caso acquista i connotati di un organo collegiale composto dall'insieme dei deputati e dei senatori. Le ipotesi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono: ·        elezione del Presidente della Repubblica; ·        giuramento del Presidente della Repubblica; ·        messa in stato d'accusa di quest'ultimo; ·        elezione di cinque giudici costituzionali; elezione di dieci membri del Consiglio superiore della magistratura. Lo status di parlamentare: i requisiti di eleggibilità; l'incompatibilità; la rappresentanza politica; le prerogative. La qualità di parlamentare si acquista nel momento in cui avviene la proclamazione degli eletti. Si tratta di un'acquisizione di carattere provvisorio in quanto è succeduta da una verifica dei poteri. A tal