Diritto del lavoro: definizione e fonti

Definizione e fonti del diritto del lavoro: riassunto schematico (12 pagine formato doc)

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DIRITTO DEL LAVORO: DEFINIZIONE

Le fonti del diritto del lavoro. I principi costituzionali in tema di lavoro

l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’attività lavorativa costituisce la legislazione del lavoro, divisa in:
- diritto del lavoro: regolamentazione del rapporto individuale di lavoro
- diritto sindacale: regolamentazione delle associazioni sindacali
- legislazione sociale: tutela del lavoratore, sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Costituzione: definizione, principi e norme

DIRITTO DEL LAVORO: FONTI

Si distinguono:
- fonti interne fonti esterne
(degli organi statuali: costituzione, leggi ordinarie, (degli organismi internazionali e degli
codice civile, leggi regionali integrative, accordi bilaterali stipulati dallo stato
fonti contrattuali, consuetudini) italiano con paesi terzi: direttive comunitarie, trattati)

articoli della costituzione:
- art.

1 --> 'l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro'; nesso tra lavoro e democrazia, impegno dello stato ad attuare una concreta uguaglianza tra i cittadini e un benessere economico e morale
- art.
4 --> concetto di lavoro come diritto-dovere dell’uomo e principio della funzione sociale del lavoro che giustifica la sua tutela da parte dello stato; il lavoro è alla base dello stato, è mezzo necessario al cittadino per un’esistenza libera e dignitosa e per la partecipazione alla gestione del paese

Diritti e doveri dei cittadini: riassunto

FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO: SCHEMA

Norme a carattere programmatico (impegnano lo stato all’elevazione dello stato sociale del lavoratore come condizione di progresso)

- art. 35 --> tutela del lavoro e la formazione professionale del lavoratore; lo stato tutela il lavoro, cura la formazione e l’elevazione professionale, riconosce la libertà di emigrazione, tutela il lavoro italiano all’estero
- art. 36 --> diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente a un’esistenza libera e dignitosa, alle ferie e al riposo; retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, durata massima della giornata lavorativa stabilita per legge, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi
- art. 37 --> parità tra lavoratori, uomini e donne, nel rispetto della funzione femminile della maternità e la tutela del lavoro minorile; adeguata protezione della madre-lavoratrice e del bambino, la donna ha diritto a un’indennità dello stipendio per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (2 mesi precedenti e 3 successivi), anche il padre può chiedere permessi per accudire il figlio neonato, il limite minimo di età è 15 anni, vi è parità di retribuzione, sono vietate per loro attività troppo pericolose o nocive, previste visite mediche preventive e di controllo periodico
- art. 38 --> diritto all’assistenza sociale per i disabili e diritto alla previdenza sociale per i lavoratori; ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale, hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale
- art. 39 --> diritti di associazione, di libertà e di promozione sindacale
- art. 40 --> diritto di sciopero