Diritti umani art 2-3

Appunti sui diritti umani e quindi sugli articoli 2 e 3. (2 pg - formato word) (0 pagine formato doc)

Nella Costituzione italiana i diritti umani sono riconosciuti e garantiti principalmente dall'articolo 2: Nella Costituzione italiana i diritti umani sono riconosciuti e garantiti principalmente dall'articolo 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
I diritti inviolabili dell'uomo sono quelli naturali, e cioè quelli che derivano all'uomo dalla sua natura. L'affermazione vuole significare che la Repubblica offrirà tutela ai diritti naturali dell'uomo ed impedirà ogni loro violazione.
Degna di rilievo la circostanza che lo Stato non si preoccupa solo della tutela dei diritti dell'uomo come singolo, ma anche di quelli che ad esso spettano nelle formazioni sociali in cui vive ed opera. Queste formazioni sociali sono soprattutto la famiglia (artt. 29 e segg.), le comunità professionali (art. 39) ed i partiti politici (art. 49). Questa tutela è una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione rispetto allo Statuto del 1848, nonché verso le Costituzioni liberali dell'800 che riflettevano la concezione principalmente individualista della Rivoluzione Francese nonostante avesse come suo fondamento la “Declaration des droits de l'homme et du citoyen” (dichiarazione dei diritti umani e ) e che ponevano i cittadini isolati di fronte allo Stato togliendo importanza costituzionale alle formazioni sociali e ai gruppi intermedi considerati inutili divisori tra lo Stato ed i cittadini. La norma ha, viceversa, come base il fatto che l'uomo non vive ma isolato, la opera in comunità più o meno vaste e che non si può riconoscere e garantire pienamente la sua libertà se non cogliendo questo suo aspetto sociale. Poiché il concetto di diritto è profondamente collegato con quello di obbligo, a riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo sia come singolo, sia soprattutto come appartenente alla comunità, fa riscontro la riaffermazione che ad esso fanno capo dei doveri naturali, e precisamente quello della solidarietà nel campo politico, economico e sociale. Oltre agli evidenti significati della natura dei diritti inviolabili suddetti si pone il problema della loro identificazione. A questo proposito, particolarmente nella giurisprudenza costituzionale, i diritti inviolabili sono quelli successivamente e specificamente riconosciuti dalla Costituzione, a cui si devono aggiungere quelli recepiti nel nostro ordinamento in osservanza di obblighi internazionali, come ad esempio la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955, n° 848). La questione poi se essi siano posti tutti sullo stesso piano o se, al contrario, siano elencati in una scala gerarchica sembra più corretto risolverla in quest'ultimo modo. Infatti, quando il rispettivo esercizio dei diritti inviolabili venga i