Diritto Ambientale
Sintesi dei pricipali temi del diritto ambientale. (2 pagine, formato word) (0 pagine formato doc)
DIRITTO DELL'AMBIENTE DIRITTO DELL'AMBIENTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 1) Nozioni generali Già a partire dagli Anni Ottanta .si è andata affermando una sorta di coscienza ambientalista anche tra le persone comuni, sempre più interessate (ed educate) alle questioni legate allo stato di salute del pianeta in cui viviamo.
Anche le imprese, più che in passato, tengono conto del prevedibile impatto delle proprie attività sugli equilibri ambientali. Delle sempre nuove esigenze di conoscenza e di partecipazione dei cittadini alle questioni relative all'ambiente la legge n.349 del 1986 (per intenderci, quella istitutiva dell'apposito omonimo Ministero) ha fatto i suoi principi fondamentali, favorendone una sensibilizzazione sempre maggiore anche a livello scolastico, luogo privilegiato di formazione civica e di crescita culturale della persona. 2) II diritto di informazione e di partecipazione La citata legge n.349 distingue due forme di partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali : A ) il diritto di informazione in senso stretto: B) il diritto di partecipazione attiva. Il diritto di informazione in senso stretto viene soddisfatto con : il dovere del Ministro dell'Ambiente di presentare ogni due anni al Parlamento la relazione sullo stato dell'ambiente; l'obbligo del committente di pubblicare sul quotidiano più diffuso a livello regionale la notizia dell'avvenuta comunicazione del progetto d'opera ai Ministri (Ambiente e Beni culturali) e alla Regione interessata; l'istituzione di un servizio informazioni ai cittadini; il dovere del Consiglio Nazionale dell'Ambiente di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica gli atti che riguardano l'ambiente. Il diritto di partecipazione attiva comprende due aspetti: A) il DIRITTO DÈI CITTADINI - di presentare per iscritto ai Ministri dell'Ambiente e dei Beni culturali e alla Regione interessata osservazioni e pareri, non obbligatori ne vincolanti, rispetto a un dato progetto d'opera; - di avere copia degli atti ufficiali (esercitando il c.d. diritto di accesso); - di sporgere denuncia (art.18 L.349/86) dei fatti lesivi dell'ambiente. La denuncia serve a sollecitare l'azione dei soggetti legittimati (cioè qualificati), dunque dei funzionari titolari degli organi della P.A, per ottenere anche il risarcimento del danno ambientale. La denuncia è facoltativa per i cittadini; è sempre obbligatoria per i pubblici ufficiali, pena l'applicazione del art.361 del C.P. (omissione di denuncia di reato), procedibile d'ufficio, rientrante nella giurisdizione pretorile (multa da L.60.000 a L. l milione). La denuncia deve: • contenere l'indicazione degli elementi del fatto ritenuto lesivo di beni ambientali; • essere comprovata da documenti, o da prove testimoniali, utili alle indagini. Essa deve essere presentata al Questore, al. Procuratore della Repubblica o al Pretore del Comune ove il fatto è accaduto. B) I DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE Si tratta di enti privati, che perseguono fini