Persona fisica e giuridica: definizione

Appunto in materia giuridica di legislazione sulla persona fisica e giuridica: definizione e spiegazione della legge sull'aborto, sulla fecondazione artificiale, sull'eutanasia, sperimentazione sull'uomo, trapianti e donazioni (7 pagine formato doc)

Appunto di silviofio

PERSONA FISICA E GIURIDICA: DEFINIZIONE

Diritto.

Parte seconda. La persona tra realtà giuridica e fisica. Il termine persona deriva dal greco pròsopon che significa “maschera teatrale” e secondo un orientamento dominante tra i giuristi italiani esso non è strettamente connesso ad una realtà biologica ma secondo la dottrina viene interpretato come un’entità titolare di diritti e doveri. Quindi il termine “persona” esprime una qualità giuridica ed in base a questa definizione si ha una stretta connessione tra Capacità e soggettività poiché se la persona viene considerata capace di interessi giuridici essa ne è anche il titolare o altresì il SOGGETTO giuridico di diritti e doveri. In realtà esistono due concezioni riguardanti la connessione tra capacità e soggettività:
-    la TEORIA ORGANICA interpreta di fatto il termine “persona” associandolo sia ad un’entità fisica che ad una entità giuridica facendo così corrispondere la capacità con  la soggettività ed entrambe rappresentano caratteristiche intrinseche del soggetto dove la capacità deriva dal fatto che il soggetto è titolare degli interessi tutelati e attribuitegli dal diritto.
Secondo questa teoria dunque il soggetto giuridico si configura nel momento in cui è l’ordinamento a riconoscergli capacità giuridica generale.
-    la TEORIA ATOMISTICA pone alcuni dubbi riguardanti la coincidenza tra capacità e soggettività interrogandosi sul fatto che la capacità giuridica sia un qualcosa di innato all’interno del termine persona oppure sia un qualcosa che viene riconosciuto dall’ordinamento.

Persona giuridica: definizione


PERSONA FISICA: DEFINIZIONE

Secondo questa teoria il soggetto giuridico si configura nel momento in cui sia destinatario perlomeno di una norma giuridica  rimanendo pur privo della capacità giuridica generale
il problema della scissione tra il termine persona e quello di soggetto di capacità giuridica si pone nel momento in cui ad esempio si parla del CONCEPITO , un termine che scientificamente indica un’entità che si viene a creare nel momento della fusione tra i gameti maschili e femminili ma che ancora non presenta niente di assimilabile al termine “uomo” come entità fisica. Il problema è dunque se considerare il concepito come soggetto di diritto o meno, secondo l’orientamento maggioritario che applica la teoria organica è lo stato che decide i soggetti classificabili come soggetti di capacità giuridica e ciò è confermato dall’art 1 secondo il quale la CAPACITà giuridica si acquista con la nascita pertanto da ciò si ricava che il concepito in quanto non ancora nato non è soggetto di diritto e che dunque è proprio l’atto della nascita che segna il passaggio del concepito o del feto a PERSONA e quindi a soggetto giuridico dotato di diritti e doveri.

Soggetto giuridico e soggetto economico: riassunto


PERSONALITA' GIURIDICA: DEFINIZIONE

Il problema diventa più ampio e complesso nel momento in cui il Codice Civile e quello Penale presentano delle incongruenze riguardo l’attribuzione della capacità giuridica al concepito, il codice civile infatti interpreta il concepito secondo una visione patrimonialistica mentre il codice penale lo interpreta come un vero e proprio soggetto di diritto. Si prendano in esempio alcuni articoli del codice civile come ad esempio l’art. 643 secondo il quale l’amministrazione dei beni patrimoniali è affidata al padre che li amministra anche per il nascituro, o l’articolo 254 che prevede il riconoscimento del nascituro da parte dei genitori biologici all’atto della nascita o all’art 462 che prevede la capacità di successione al nascituro stesso.

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PERSONA FISICA: DEFINIZIONE DIRITTO

Di fatto anche se nell’art 1 si specifica che il nascituro diventa soggetto di diritto all’atto della nascita questi articoli prevedono l’attribuzione di diritti anche prima della nascita stessa. L’incogruenza si basa sulla necessità di non creare dei diritti senza soggetto e può essere risolta attribuendo al concepito una capacità giuridica speciale o ridotta ovvero anche se il concepito non è un soggetto di diritto a tutti gli effetti viene inquadrato in una posizione patrimoniale, posizione che diventerà effettiva con l’atto della nascita.