Inadempimento dell'obbligazione

la mora del debitore, effetti, responsabilità del debitore per l'inadempimento, risarcimento, responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie relative, azione surrogatoria, azione revocatoria, concorso dei creditori, diritti reali di garanzia, pegno e ipoteca. Appunti di diritto privato sull'inadempimento dell'obbligazione (3 pagine formato doc)

Appunto di francesco4ever

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE

L’inadempimento dell’obbligazione.
Si ha l’inadempimento dell’obbligazione quando il debitore:
•    Non esegue la prestazione dovuta
•    La esegue in maniera non esatta
•    La esegue in maniera parziale.


Il debitore può rifiutare di adempire oppure non adempire per negligenza, imperizia o imprudenza.
Oppure l’inadempimento può essere causato da impossibilità sopravvenuta della prestazione; in questo caso la legge prevede la liberazione del debitore. L’obbligazione si estingue ed egli non è responsabile del danno che il creditore può aver subito.

L'inadempimento del debitore, appunti


L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

La mora del debitore.

La mora del debitore è il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione.
La legge in tali situazioni di ritardo fa derivare una serie di conseguenze negative che si verificano, non se c’è solo il  ritardo, occorre infatti che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore.
La formale costituzione in mora viene effettuata, con la richiesta fatta per iscritto dal creditore, dove manifesta la propria volontà nell’ottenere immediatamente l’adempimento.
Vi sono alcuni casi in cui non è necessario che il debitore sia formalmente costituito in mora, perché ciò avviene automaticamente, in alcuni casi, che sono:
•    Il debitore deriva da un fatto illecito
•    Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempire l’obbligazione
•    È scaduto il termine fissato e l’obbligazione deve essere adempiuta a domicilio del creditore.

L'inadempimento delle obbligazioni, significato


INADEMPIMENTO OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE

Effetti.
Gli effetti prodotti dalla mora del creditore sono i seguenti:
•    Dal momento della mora il debitore deve al creditore i danni del ritardo.
•    Sul debitore vi è il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione a causa  a lui non imputabile.
Nel caso in cui vi sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel momento in cui il debitore è in mora, l’obbligazione non sarà estinta.
Il debitore può però liberarsi dimostrando che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
La responsabilità del debitore per l’inadempimento
Il concetto di responsabilità è collegato all’atto illecito. Quando un soggetto compie un atto illecito, la propria responsabilità comporta una sanzione.
L’inadempimento dell’obbligazione è una atto illecito quindi il debitore è personalmente responsabile dell’atto.
A tale responsabilità si affianca la responsabilità patrimoniale del debitore.
L’art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non adempie esattamente l’obbligazione deve risarcire il danno causato al creditore, a meno che, non dimostri che l’inadempimento è stato causato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.

Adempimento e inadempimento: significato


INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DIRITTO PRIVATO

Il risarcimento. Il risarcimento del danno deve comprendere:
•    La perdita subita
•    Il mancato guadagno
A volte il danno può essere stato procurato dal comportamento colposo del creditore; in questo caso il risarcimento va diminuito in proporzione alla gravità della colpa.
Una volta accertata l’entità del danno, si trova il valore in denaro) che corrisponde.
Vi è una regola cui il creditore, essendo danneggiato, deve provare l’entità del danno subito.