introduzione al diritto

diritto pubblico e privato, oggettivo e soggettivo, classificazione delle fonti, la norma, persona giuridica... (2 pagine formato doc)

Appunto di pami87
Piazzolla Pamela Classe 2^ b I.T.C.
03/02/03 diritto: è un insieme di regole emanate e fatte valere dallo Stato al fine di disciplinare la vita di una società. Il diritto è dunque fondamentale per ogni società, perché dà ai cittadini la possibilità di una convivenza pacifica nell'ambito di una comunità organizzata. Infatti l'uomo nel corso dei secoli è passato da uno Stato di libertà naturale a uno Stato di libertà civile attraverso comunità sempre più organizzate. Ogni comunità organizzata ha un suo ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche e dall'apparato preposto alla creazione di tali norme nonché alla garanzia della loro osservanza. L'ordinamento giuridico:è un complesso unitario di norme che garantisce l'ordine interno della società per il raggiungimento dei fini propri dello Stato.
Lo stato è un'organizzazione politica composta da tre elementi costitutivi: Stato-ordinamento si intente l'organizzazione politica di un popolo su un territorio Stato-comunità si intende, invece, lo Stato in rapporto alla sua popolazione, ossia l'insieme dei cittadini appartenenti allo Stato. Stato-apparato è l'insieme degli organi mediante i quali viene esercitata la sovranità. Il diritto si divide in Diritto Pubblico,Privato e Diritto oggettivo e soggettivo: Diritto pubblico: è il complesso delle norme che regolano il rapporti tra lo Stato e gli enti pubblici ed anche i rapporti tra Stato e privati quando c'è la supremazia dello Stato. Diritto privato è quel complesso di norme che regolano i rapporti tra due privati o tra privati e Stato quando sono sullo stesso piano. Diritto oggettivo: è l'insieme delle norme imposte dallo Stato e da esso fatto valere Diritto soggettivo: è la pretesa di un soggetto di far valere i propri diritti e l'obbligo di un altro di esercitare il proprio dovere. La norma giuridica: è un precetto rivolto dallo Stato ai cittadini, ai quali viene imposta una ben definita condotta e, nel caso in cui non venga eseguito, è prevista una determinata sanzione, proporzionata alla violazione. Il precetto: impone un determinato comportamento La Sanzione: stabilisce quali saranno le conseguenza se l'individuo si comporterà in modo contrario al comportamento previsto dalla legge. Le norme giuridiche hanno delle caratteristiche: Positiva: cioè che è posta dallo Stato e da questo fatto valere. Coattiva: che è obbligatoria e se non rispettata si andrà incontro ad una sanzione. Relativa: può essere modificata nello spazio e nel tempo. Generale: in quanto si rivolge ad una serie indefinita di soggetti e non a singole persone. Astratta: perché non prevede casi concreti ma una serie ipotetica di eventi. La norma giuridica per essere vincolante deve essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed essa entra in vigore dopo il 15° giorno dalla pubblicazione. La fonte è la sorgente del diritto. Le fonti si dividono il fonte di produzione e di cognizione. La fonti di cognizione indicano il mezzo materiale che