Il lavoro minorile - appunti
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Untitled D I R I T T O IL LAVORO MINORILE La costituzione, stabilisce all'art.
37 c. 2 e3 che il lavoro minorile deve essere oggetto di una speciale tutela. La più importante legge in materia è la 977/1967, la quale stabilisce che l'età minima a partire dalla quale è possibile svolgere un lavoro subordinato è di 15 anni ; i minorenni che non hanno compiuto 16 anni non possono essere adibiti a determinati lavori pericolosi, faticosi, insalubri. (1) La Costituzione indica nei vari comma: i requisiti di età i requisiti di istruzione i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri il trasporto e sollevamento pesi il lavoro notturno le visite mediche periodiche l'orario settimanale i riposi intermedi il riposo settimanale le ferie annuali la tutela previdenziale I Minorenni sono frequentemente occupati con un rapporto di lavoro particolare, detto apprendistato, regolato dalla legge 25/1955.(2) . Si tratta di un rapporto nel quale convivono due diversi elementi: da un lato il datore di lavoro impartisce al minorenne o gli fa impartire nella sua azienda l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, dall'altro lato l'apprendista è tenuto ad effettuare la sua prestazione di lavoro. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. (2) La legge indica nei vari TITOLI: il comitato consultivo e definizione dell'apprendistato assunzione dell'apprendistato durata dell'apprendistato e orario di lavoro doveri dell'imprenditore e dell'apprendista formazione professionale dell'apprendista previdenza e assistenza sanzioni penali I minorenni possono anche essere occupati con i contratti di formazione e lavoro.