Legge Merloni
Descrizione delle leggi 109/1994, L.216/1995 e L.415/1998, allo scopo di evitare lo sperpero del danaro pubblico, garantire l'economicità delle OO.PP. nel rispetto imprescindibile di standard minimi di qualità(file word, n.pag 3) (0 pagine formato doc)
LA LEGGE QUADRO SUI LL LA LEGGE QUADRO SUI LL.
PP. Recentemente il legislatore, allo scopo di evitare lo sperpero del danaro pubblico, garantire l'economicità delle OO.PP. nel rispetto imprescindibile di standard minimi di qualità, favorire più in generale una maggiore efficienza della P.A. in linea con il dettato costituzionale dell'art.97, ha approvato una normativa articolata e complessa, peraltro rivisitata e integrata a più riprese, nota come Legge Merloni. Si tratta, in sostanza, di tre provvedimenti normativi (L. 109/1994, L.216/1995 e L.415/1998) che hanno inciso in modo significativo sulla progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche approvate e affidate dopo il 1° gennaio 1996, stanti gli obiettivi di qualità imposti come fondamentali dalla normativa comunitaria europea. Gli aspetti principali della riforma sono quelli appresso indicati. A) Organi di vigilanza e di controllo La nuova legislazione ha istituito alcuni organi con funzioni di vigilanza, controllo, orientamento ed elaborazione statistica di dati generali(cfr.art.4 L. 104/1994, come modificato dall'art.9 L415/1998). In particolare: 1) l'AUTORITÀ DI VIGILANZA, che è un'autorità collegiale (formata da 5 componenti)indipendente: infatti, dopo la nomina ad opera dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i suoi membri sono soggetti solo alle legge. I compiti istituzionali dell'Autorità sono quelli di vigilare sul sistema di qualificazione delle imprese appaltatrici, di segnalare eventuali irregolarità, applicare eventualmente sanzioni; 2) l'OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI, strutturato in sezioni (1 centrale e 20 regionali) che hanno la funzione di raccogliere ed elaborare i dati (sui bandi di gara, sulle aggiudicazioni degli appalti, sui modi, tempi e costi di esecuzione di OO.PP.); 3) il SERVIZIO DI ISPETTORATO TECNICO (costituito presso il Ministero dei LL.PP.), il cui personale effettua accertamenti e indagini sull'operato di amministratori pubblica di professionisti e di imprenditori su incarico dell'Autorità di vigilanza. B) Soggetti ammessi agli appalti pubblici La legge quadro sui lavori pubblici stabilisce con una norma transitoria, destinata a essere sostituita, che all'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche possono partecipare solamente imprenditori iscritti all'Albo nazionale dei costruttori, i cui requisiti sono pertanto "certificati" (però tale albo a partire dal 2001 dovrà essere sostituito con un diverso sistema di selezione delle imprese che intendono collaborare all'esecuzione di opere pubbliche). Appaltatori di opere pubbliche, attualmente, possono essere: 1) imprenditori individuali (anche artigiani); 2) società commerciali; 3) società cooperative; 4) associazioni temporanee di imprese (le quali, in tal caso, assumono una responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante rispetto alla realizzazione dell'opera pubblica). C) Progettazione dell'opera pubblica La progettazione dell'opera pubblica, soggetta al rispetto dei vincoli di qualità e