Diritto di proprietà: definizione

il diritto di proprietà secondo lo Statuto Albertino e secono il Codice Civile. Definizione di diritto di proprietà (4 pagine formato pdf)

Appunto di chiararosi92

DIRITTO DI PROPRIETA': DEFINIZIONE

Definizione di proprietà.

Definizione dallo Statuto Albertino (1848): “La proprietà privata è sacra, inviolabile, intangibile e solo in casi rarissimi ed eccezionali può essere sacrificata”.
Definizione dalla Costituzione (1948): art. 42 “La proprietà è pubblica o privata.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dal nostro ordinamento giuridico solo quando realizza una funzione sociale”.
Definizione dal Codice Civile: art. 832 “Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo della cosa entro i limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico”.
Caratteri
- PIENEZZA: qualunque uso e disposizione;
- ESCLUSIVITA’: il diritto è esclusivo, compete solo al proprietario;
- LIMITAZIONI: per rapporti di buon vicinato;
- ELASTICITÀ’: la proprietà può subire compressioni, poi, terminata la causa, ritornare piena.

Proprietà privata: definizione


DIRITTO DI PROPRIETA' COSTITUZIONE

Limiti nell’interesse privato (si giustificano in base ai rapporti di buon vicinato)
- DISTANZE NELLE COSTRUZIONI: in aderenza, altrimenti a 3 mt salvo distanze maggiori previste dai regolamenti edilizi comunali;
- ATTI EMULATIVI: atti tra vicini con il solo scopo di nuocere all’altro. Sono vietati;
- IMMISSIONI: un proprietario è costretto a tollerare i rumori, i vapori, i fumi e gli scuotimenti del vicino purché nella normale tollerabilità. Nel valutarla, il giudice, terrà conto dello stato dei luoghi e della priorità d’uso;
- STILLICIDO: ognuno scola sula propria proprietà.
- LUCI E VEDUTE: Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all`aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Diritto di proprietà: caratteristiche


DIRITTO DI PROPRIETA' CODICE CIVILE

Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono:
1) essere munite di un`inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati;
2) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno; non minore di due metri, se sono ai piani superiori;
3) avere il lato inferiore a un`altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l`altezza stessa.
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.