I segni distintivi dell' azienda
Appunti su marchio, ditta e insegna (2 pagine formato pdf)
I SEGNI DISTINTIVI
LA FUNZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI
è particolarmente importante per l' imprenditore che la sua impresa sia immediatamente riconoscibile, ecco perché sono così rilevanti i segni
distintivo dell’ impresa, che sono:
La ditta: che individua l’ imprenditore
L’ insegna: che contraddistingue i locali dove viene svolta l’attività di impresa
Il marchio: cioè il segno distintivo del prodotto o del servizio fornito
LA DITTA
La ditta è il segno distintivo dell’ imprenditore nell’ esercizio della sua attività ed è come il suo nome commerciale.
L’ imprenditore può scegliere liberamente che tipo di attività svolgere, però nei limiti di due principi, che sono:
Il principio della verità: dice che l’imprenditore è obbligato a mettere il suo nome e cognome per esteso o siglato nella ditta. Questo principio subisce
un eccezione quando si parla di ditta derivata, cioè l’ acquirente della ditta ceduta può sia lasciare il nome e cognome dell’ alienante ( venditore,
colui che cede l’azienda) o può modificarlo mettendo il suo.
Il principio di novità: dice che la ditta non deve essere uguale a quella usata da un altro imprenditore per non creare confusione con l’ oggetto dell’ impresa o il luogo in cui è esercitata.
DIRITTO ALL’ USO ESCLUSIVO DELLA DITTA
L’ imprenditore che ha adottato per primo una determinata ditta ha diritto all’ uso esclusivo della ditta, cioè il diritto di pretendere che nessun altro
utilizzi lo stesso nome commerciale.
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LA FUNZIONE DEI SEGNI DISTINTIVI
è particolarmente importante per l' imprenditore che la sua impresa sia immediatamente riconoscibile, ecco perché sono così rilevanti i segni
distintivo dell’ impresa, che sono:
La ditta: che individua l’ imprenditore
L’ insegna: che contraddistingue i locali dove viene svolta l’attività di impresa
Il marchio: cioè il segno distintivo del prodotto o del servizio fornito
LA DITTA
La ditta è il segno distintivo dell’ imprenditore nell’ esercizio della sua attività ed è come il suo nome commerciale.
L’ imprenditore può scegliere liberamente che tipo di attività svolgere, però nei limiti di due principi, che sono:
Il principio della verità: dice che l’imprenditore è obbligato a mettere il suo nome e cognome per esteso o siglato nella ditta. Questo principio subisce
un eccezione quando si parla di ditta derivata, cioè l’ acquirente della ditta ceduta può sia lasciare il nome e cognome dell’ alienante ( venditore,
colui che cede l’azienda) o può modificarlo mettendo il suo.
Il principio di novità: dice che la ditta non deve essere uguale a quella usata da un altro imprenditore per non creare confusione con l’ oggetto dell’ impresa o il luogo in cui è esercitata.
DIRITTO ALL’ USO ESCLUSIVO DELLA DITTA
L’ imprenditore che ha adottato per primo una determinata ditta ha diritto all’ uso esclusivo della ditta, cioè il diritto di pretendere che nessun altro
utilizzi lo stesso nome commerciale.
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