Società ed associazioni

La differenziazione tra società ed associazioni del primo libro del codice civile (pag 1, form.word) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
Società ed associazioni Società ed associazioni.
La differenziazione tra società ed associazioni del primo libro del codice civile devono essere individuate nello scopo - fine dell'istituto. per le società a differenza delle associazioni , l'attività è positivamente indicata nel codice, ed è lo scopo egoistico (mutualistico, consortile, lucrativo che sia), e deve essere svolto almeno col principio dell'economicità lo scopo fine delle associazioni del primo libro codice civile è invece l'eterodestinazione , infatti degli articoli 24,31 e 37 si desume che le associazioni sono enti a scopo ideale o altruistico. Conseguenza è che un gruppo associativo quando opera producendo e devolvendo gratuitamente o con prezzi politici la sua opera, si configura un'impresa collettiva ma non una società.
Anche però quando si opera con metodo economico o lucrativo, ed istituzionalmente (come da statuto), i proventi vengono devoluti si resta nel campo delle associazioni e non delle società, dunque l'elemento distintivo deve essere l'autodestinazione per le società, l'eterodestinazione per le associazioni. Ci si pone la problematica della costituzione in società, in spa, delle associazioni, se insomma le associazioni pure conservando i requisiti del 24,31,37 possono costituirsi come spa. Non è un mero problema dottrinario, ma pratico, in quanto le associazioni sono sottoposte per avere personalità giuridica ad un iter più complesso che per le spa, dunque la tendenza è di costituirsi in spa e dichiarare nello statuto uno scopo mutualistico, consortile, o lucrativo, di fatto muoversi poi in altra direzione, quella idealistica delle associazioni, il che pure se meritevole è illecito. Una parte della dottrina minoritaria ma importante come Santini, delineando il percorso della disciplina societaria dal 1942 ad oggi, ha osservato che la spa è ora solo modello organizzativo che può essere utilizzato per qualsiasi motivo si voglia, dunque avalla l'ipotesi di associazioni costituite in spa. Il sistema codicistico non offre la derogabilità statutaria, tra i dati non certo è decisivo l'articolo 2332 che tra gli elementi che annullano la spa non menziona la mancanza dello scopo do lucro, e pure se nelle società consortili 2615 ter esplicitamente si accetta lo scopo non lucrativo, questo è lungi dall'essere considerato scopo non economico. La legislazione speciale più volte ha istituito società senza scopo di lucro né oggettivo né soggettivo, perseguenti interessi pubblici ed antitetiche col principio dell'economicità. Nelle società senza scopo di lucro soggettivo vanno annoverate quelle sportive regolate da l. 91/81, tale legge impone ai gruppi sportivi di costituirsi come spa o srl, e di reinvestire in società tutti i proventi agonistici e non, inoltre anche in sede di liquidazione, ai soci va rimborsato solo il valore nominale della partecipazione, gli utili vanno invece devoluti al CONI, art.13 co.2. Pure essendo non poche le società senza scopo di lucro, saranno comunque u