Leasing e Factoring: riassunto
il Factoring e il Leasing nelle aziende turistiche (4 pagine formato doc)
Leasing e Factoring: riassunto.
Tale tipologia contrattuale è disciplinata dalla legge 21 febbraio 1991, n.52. I presupposti per la sua applicazione sono i seguenti:
Colui che cede i crediti (cedente) deve essere un’impresa;
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Colui che riceve i crediti (cessionario) deve essere una società o un ente dotato di personalità giuridica e iscritto in un apposito albo della Banca d’Italia;
I crediti ceduti devono essere relativi a contratti stipulati dal cedente nell’esercizio d’impresa.
Il contratto di factoring si perfeziona mediante la cessione di crediti commerciali da parte di un’impresa a una società di factoring (factor).
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Il contratto di factoring può essere stipulato secondo due modalità:
Factoring con accredito anticipato (o maturity factoring);
Factoring con accredito a scadenza (o cashing receivable factoring).
La prima forma costituisce un finanziamento vero e proprio perché l’impresa, cedendo i propri crediti, ottiene anticipatamente dalla società di factoring il calore attuale delle fatture cedute.
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Nel caso di contratto con accredito a scadenza l’impresa cedente ottiene il controvalore dei crediti solamente alla scadenza delle fatture, senza usufruire di alcun anticipo.
Il factoring comporta per l’impresa cedente una serie di costi che variano a seconda delle clausole contrattuali, dell’ammontare dei crediti ceduti e del grado di solvibilità dei debitori ceduti.
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