Soggetto giuridico e Soggetto economico: riassunto

Riassunto sul soggetto giuridico ed economico e le tipologie di società (2 pagine formato doc)

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SOGGETTO GIURIDICO E SOGGETTO ECONOMICO: RIASSUNTO

Soggetto giuridico e soggetto economico.

Il soggetto giuridico
E’ il soggetto nel nome del quale l’attività viene svolta e a cui sono riferiti i diritti e i doveri inerenti all’attività. E’ il titolare dell’azienda. Può essere una persona fisica oppure una persona giuridica. Deve rispondere dei diritti e dei doveri dell’azienda economicamente.
Persona giuridica
Complesso organizzato di beni e di persone che svolge un’attività lecita al quale la legge riconosce la qualifica di soggetto di diritto.
Le società. La società (art.2247 c.c.) è un contratto con cui due o più parti conferiscono beni e servizi per lo svolgimento di un esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili.

 

Persona giuridica: definizione


SOGGETTO ECONOMICO E GIURIDICO: DIFFERENZE

Tipologie
Società che svolgono attività commerciali:
•    Di persone (snc, sas)
•    Di capitali (spa, (sapa, srl)
•    Società cooperative
Società che svolgono attività non commerciali:
•    Società semplice
Società di persone
Caratteristiche:
-    autonomia patrimoniale perfetta
-    assenza di personalità giuridica
-    responsabilità illimitata dei soci
-    responsabilità solidale dei soci.

I soggetti del diritto: riassunto


SOGGETTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI UN'AZIENDA

Società semplice (art.

2251-2290) ha per oggetto attività economiche non commerciali (attività agricole).
Società in nome collettivo (artt 2291- 2312) : l’amministrazione spetta in modo congiunto o disgiunto a tutti i soci, deve essere iscritta nel registro delle imprese, ogni nuovo socio risponde anche delle obbligazioni precedentemente sorte, i soci uscenti rispondono delle obbligazioni contratte fino allo scioglimento dalla società, i creditori particolari dei soci non possono usufruire sulla quota dell società poiché c’è vincolo di destinazione del patrimonio
Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324)
All’interno della società c sono due categorie di soci: soci accomandatari ( è amministratore ed è illimitatamente e solidalmente responsabile) e soci accomandanti (risponde nei limiti della quota conferita).per il resto si rinvia alle norme previste per la snc.
Società di capitali.

Persone fisiche e persone giuridiche: riassunto


SOGGETTO GIURIDICO E PERSONA GIURIDICA

Caratteristiche:
-    ha personalità giuridica
-    ha un’autonomia patrimoniale perfetta
-    è dotata di un minimo di capitale
-    obbligo di pubblicazione del bilancio
Società per azioni (artt 2325-2451) il capitale minimo è de 120.000 €, il capitale è suddiviso in azioni che conferiscono uguali diritti sia economici che partecipativi, i soci sono obbligati ad apportare il 25% dei conferimenti in denaro e la totalità dei conferimenti in natura, occorre l’iscrizione al registro delle imprese. Gli organi dia cui è composta sono: l’assemblea dei soci , gli amministratori, il collegio sindacale e l’organo di controllo contabile. Gli organi possono essere combinati diversamente creando altre forme organizzative. Ci sono tre modelli organizzativi: il modello classico, il modello dualistico (ass dei soci, consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e l’org di contr contabile) e il modello monastico ( ass dei soci, cons di amministrazione, comitato di controllo e l’org di controllo contabile).
Società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461) ha due categorie di soci (accomandatari e accomandanti). Si rinvia alle norme previste per la spa.