Gli effetti del contratto

Appunti di Diritto ed economia sugli effetti del contratto. (2 pg - formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di sarina16
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO GLI EFFETTI DEL CONTRATTO Gli effetti obbligatori e gli effetti reali Una volta concluso, il contratto viene a esistenza e produce i suoi effetti che sono di due categorie: gli effetti obbligatori e gli effetti reali.
Quando un contratto può far acquistare la proprietà o un altro diritto reale a uno dei contraenti, cioè costituisce un titolo idoneo a tale acquisto, si dice che ha effetti reali. Quando un contratto fa sorgere un'obbligazione a carico di una delle sue parti e a favore dell'altra si dice che ha effetti obbligatori. Gli effetti reali Glie effetti reali si produco9no automaticamente al momento della conclusione del contratto Ci sono tre situazioni in cui gli effetti si producono in momenti diversi: Il trasferimento del diritto reale su cose determinate solo nel genere e nella quantità si verifica quando avviene l'individuazione o specificazione.
Il trasferimento del diritto reale su cose future si verifica soltanto nel momento in cui le cose vengono a esistenza. Le patri possono concordare che l'effetto reale si verifichi in un momento successivo a quello indicati dalla legge (es. acquisti a rate). Contratti reali e contratti a effetti reali I contratti reali sono quei contratti che si concludono con la consegna della cosa. (es. contratto di pegno, di donazione). I contratti a effetti reali sono quei contratti che possono avere l'effetto di trasferire la proprietà. Il termine Il termine indica i limiti di tempo entro i quali devono essere eseguiti i contratti che obbligano a prestazioni continuative o periodiche ripetute. Termine iniziale: quello che indica il momento a partire dal quale deve aver inizio l'esecuzione. Termine finale: quello che indica il momento in cui l'esecuzione deve cessare. Il contratto ha forza di legge tra le parti Questa formula vuol dire che le parti devono rispettare le regole che si sono date nello stipulare il contratto, cioè che il contratto ha tra le parti lo stesso valore obbligatorio della legge. Una volta concluso, il contratto vincola le parti, cioè nessuna delle due parti si può sottrarre ai suoi effetti.Ciascuna delle parti non di regola la facoltà di far venire meno gli effetti del contratto per volontà unilaterale, cioè di recedere il contratto. Il contratto non produce effetti rispetto ai terzi Significa che le parti devono solo rispettare le regole che si sono date con il contratto e che non possono far sorgere obblighi a carico di terzi. Il contratto a favore di terzi Le parti possono a volte fa sorgere diritti a favore di terzi: in questo caso il contratto si dice a favore di terzi. L'art. 1411 pone un requisito alla validità della stipulazione a favore di terzo, e cioè che lo stipulante abbia un interesse, un causa, a far acquistare al terzo il diritto nei confronti del promettente; se manca tale interesse, la clausola a favore del terzo è nulla. Con la conclusione del contratto tra stipulante e promettente, il terzo beneficiario acquista il diritto, senza che occo