L' iva intracomunitaria
Il principio di territorialità: operazioni nazionali, extracomunitarie ed intracomunitarie. ( 14 pag - formato word) (0 pagine formato doc)
IVA INTRACOMUNITARIA IVA INTRACOMUNITARIA Il principio di territorialità: operazioni nazionali, extracomunitarie ed intracomunitarie.
Il principio di territorialità svolge un ruolo di grande rilievo; ai fini di tale principio rilevano due ambiti territoriali: quello statale nazionale e quello comunitario. Perciò le operazioni rilevanti ai fini IVA vanno distinte in tre gruppi: operazioni nazionali; operazioni intracomunitarie; operazioni extracomunitarie. Le operazioni nazionali sono quelle che si svolgono all'interno del territorio dello Stato. Le operazioni intracomunitarie sono quelle che si svolgono all'interno della comunità. Le operazioni extracomunitarie sono quelle che comportano uno scambio tra un paese della comunità ed un paese extracomunitario, è solo con riferimento a questi scambi che si può parlare in senso tecnico di importazioni ed esportazioni. Dal punto di vista spaziale il campo di applicazione dell'IVA è il territorio dello Stato; cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevano in quanto sono effettuate nel territorio dello Stato; la territorialità è dunque una condizione sine qua non dell'imponibilità. Le operazioni extracomunitarie. Le importazioni di beni venduti da soggetti passivi. Per quel che concerne il trattamento degli scambi con l'estero, le imposte sul valore aggiunto possono rispondere al principio di tassazione del paese di destinazione o a quello di tassazione nel paese di origine. L'Italia e gli altri paesi CEE hanno adottato il primo principio, il che comporta la tassazione delle importazioni e detassazione delle esportazioni. L'importazione di un bene o di un servizio da un paese extracomunitario è dunque operazione imponibile: i beni importati sono tassati come quelli prodotti nello Stato; quelli esportati, al contrario, non sono soggetti ad imposta e comportano la restituzione dell'imposta che ha gravato su tali beni all'interno dello Stato. In armonia con il principio di non discriminazione. Non sono soggetti ad imposta i beni la cui cessione non è soggetta ad imposta all'interno dello Stato. Le importazioni di beni venduti da non assoggettati. La detassazione del bene importato opera quando l'esportatore è un soggetto passivo; invece, quando il bene è venduto da un non assoggettato non si ha la detassazione all'estero; colui che acquista il bene e lo importa, quindi, non sopporta l'onere dell'IVA che ha gravato sul bene all'estero; se sul bene fosse dovuta l'IVA all'importazione si avrebbe un fenomeno di doppia imposizione internazionale: all'IVA corrisposta nello Stato di esportazione si sommerebbe infatti l'IVA dovuta all'Importazione. Il principio della esclusione da imposizione dei beni importati che non hanno fruito di sgravi all'esportazione è stato recepito nella nostra legislazione ove è stabilito che l'imposta all'importazione è determinata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro di esportazione ed ancora conglobata nel valore dei beni al momento dell'importazione. Opera