Le società in economia e diritto commerciale.
Società di persone e di capitali, gestione ed economia. Accenni. (file word, 2 pag.) (0 pagine formato doc)
LE SOCIETA' LE SOCIETA' La società in generale è un'impresa collettiva costituita per contratto: secondo l'art.
2247 con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Elementi essenziali del contratto: Conferimento di beni e servizi. Pluralità di soci. Esercizio in comune di un'attività economica. Divisione degli utili. I conferimenti eseguiti o promessi concorrono alla formazione del capitale sociale, la cui funzione è quella di dotare la società dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività economica. Il capitale sociale ha anche una funzione di garanzia sulla quale possono fare affidamento i creditori. Le società si dividono in società: commerciali; non commerciali; di persone; di capitali. SOCIETA' COMMERCIALI: Le società commerciali alle quali si applica lo Statuto dell'imprenditore commerciale sono soggette all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2200) e della tenuta delle scritture contabili, e sono assoggettate alle procedure concorsuali in caso di insolvenza. Inoltre, la distinzione è rilevante ai fini della scelta del tipo di società. Infatti, a differenza delle imprese collettive che svolgono attività agricola, quelle che svolgono attività commerciali possono essere esercitate nella forma di società semplice (art. 2249). Le società commerciali sono: S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.a.p.a., S.p.a. SOCIETA' NON COMMERCIALI: Le società non commerciali hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa (agricola) e sono regolati dalle norme sulla società semplice. SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' DI CAPITALI S.s., S.n.c., S.a.s. S.r.l., S.p.a., S.a.p.a. Prevale l'affidamento sulle qualità imprendito- Prevale l'affidamento sulle capacità riali e sulle potenzialità economiche dei soci. produttive e sul patrimonio delle società. Non sono dotate di personalità giuridica. Sono dotate di capacità giuridica. La loro autonomia patrimoniale è imperfetta. L' autonomia patrimoniale è perfetta. I soci rispondono delle obbligazioni sociali in Via sussidiaria, solidalmente e illimitatamente. Amministrazione: DISGIUNTIVA: art. 2257 Ogni socio ha il potere di compiere, da solo, qualunque atto di amministrazione, che rientri nell'oggetto sociale. Ciascun socio ha il diritto di veto, ossia, quello di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. CONGIUNTIVA: art. 2258 E' necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Scioglimento: TOTALE: quando viene a mancare la pluralità di soci e quando risulta impossibile conseguire l'oggetto sociale PARZIALE: in caso di recesso, morte o esclusione di uno dei soci.