Sospensione E Cessazione Del Rapporto Di Lavoro
Diritto ed economia - Sospensione E Cessazione Del Rapporto Di Lavoro.(5 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)
Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro SOSPENSIONE E CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO CAUSE DI SOSPENSIONE PER FATTO DEL LAVORATORE Sono tali le cause avvenute per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al lavoratore; se la cause è invece a lui imputabile si tratta di inadempimento del contratto e ne consegue la sua responsabilità con possibile recesso del contratto della controparte.
I casi più comuni sono: INFORTUNIO E MALATTIA COMUNE: conservazione posto lavoro per un periodo fissato nei contratti collettivi, non viene interrotta l'anzianità di servizio, trattamento economico completo per i primi 3 giorni a carico del datore ed in seguito a carico di enti previdenziali SERVIZIO MILITARE O SERVIZIO CIVILE: diritto conservazione del posto ed il periodo è utile ai fini dell'anzianità ASPETTATIVA: per lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o sindacali; conservazione del posto, non decorre l'anzianità ma il periodo è valido al fine pensionalistico SCIOPERO: non è utile all'anzianità, diritto conservazione del posto ma niente retribuzione GRAVIDANZA E PUERPERIO: due mesi prima e 3 dopo la nascita è divieto per chi è in gravidanza di recarsi al lavoro (astensione obbligatoria - 80% della paga dall'INPS); sei mesi nel primo anno di vita ed ogni volta che il figlio è malato nei primi 3 anni di vita (astensione facoltativa - 30% della retribuzione dall'INPS) CAUSE SOSPENSIONE PER FATTO DEL DATORE DI LAVORO SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA per motivi indipendenti dalla volontà del datore. Le sospensioni che non superano i 60 minuti sono a carico del datore (norme contratti collettivi). Per sospensioni maggiori si ricorre ad interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale gestiti dall'INPS per tutelare il lavoratore e il suo salario. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: sospensione dovuta ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore. Sono situazioni temporanee di mercato che non implicano dubbio sulla ripresa normale dell'attività (mancanza momentanea scorte, blocco per ragioni sanitarie, cause forza maggiore). L'INPS assicura ai dipendenti (tutte qualifiche tranne dirigente) un'indennità dell'80% per le ore non lavorate (0-40). La durata massima è di 3 mesi continuativi. CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: sospensioni motivate da ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale rilevante, procedure concorsuali in corso. Questa cassa integrazione è atta a fronteggiare l'eccedenza occupazionale garantendo la continuità salariale ai lavoratori (80% della retribuzione). La durata è variabile tra 1-2 anni, la richiesta deve essere effettuata nel da imprese che hanno occupato 15 dipendenti nel semestre precedente. I lavoratori in questa cassa integrazione possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Se si arriva al termine della cassa integrazione e l'impresa non riesce ad integrare i lavoratori, questi sono messi nelle liste di mobilità. CAUSE ESTINZIONE RAPPORTO DI LAVORO Ogni rapporto di