La tutela delle situazioni giuridiche
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La tutela delle situazioni giuridiche (cap La tutela delle situazioni giuridiche Tutela dei diritti: certezza delle situazioni giuridiche (pubblicità, prescrizione, decadenza) disciplina dei mezzi di prova tutela del credito (procedure concorsuali = reazione all'insolvenza di un debitore) Lo strumento finale di attuazione del diritto è il giudizio.
Gli strumenti di pubblicità (di fatti e atti giuridici) Occorrono criteri e strumenti che consentano a chi partecipa alle contrattazioni di informarsi con facilità sulla condizione giuridica dei beni che intende acquistare e di poter contare sulla sicurezza dei suoi acquisti. Strumenti di pubblicità-notizia (annotazione della sentenza di interdizione o inabilitazione in margine all'atto di nascita; pubblicazioni matrimoniali), che assicurano la conoscibilità legale per esigenze di carattere pubblico, ma senza condizionare l'efficacia dell'atto. Pubblicità dichiarativa (registrazione del trasferimento di proprietà o del cambiamento di residenza; registrazione delle persone giuridiche): la conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l'efficacia dell'atto (in mancanza della pubblicità l'atto non può essere fatto valere verso terzi). Pubblicità costitutiva: l'atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico (concessione d'ipoteca). La trascrizione La trascrizione (strumento di pubblicità per il trasferimento di proprietà o di diritti reali su beni immobili e dei beni mobili registrati, come autoveicoli e motocicli) consiste nel riportare il contenuto essenziale dell'atto in appositi registri consultabili da tutti (registri ordinati su base personale doppia trascrizione: sia contro l'alienante, sia a favore dell'acquirente. Per i beni mobili registrati registri su base reale = in base al numero di targa). Effetto giuridico della trascrizione è l'opponibilità (= possibilità di far valere) degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base a un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. Chi non trascrive rischia l'inopponibilità relativa del proprio atto: l'atto resta efficace tra le parti (si può agire contro il venditore per inadempimento) o verso altri terzi, ma non verso chi ha trascritto l'atto concorrente. Trascrivere è un onere dell'interessato. La trascrizione si può eseguire solo in seguito a una sentenza, a un atto pubblico o alla scrittura privata autenticata ( la trascrizione non è un mezzo di prova: il mezzo di prova è l'atto stesso). La certezza dell'acquisto si ha sulla base della continuità della trascrizione che risalga fino a un acquisto a titolo originario (come l'usucapione). Si trascrivono anche le domande giudiziali, con cui si rende conoscibile la pendenza di una sentenza: si evita così che prima del giudizio, il proprietario (magari illegittimo) venda o disponga del bene. Per i beni mobili non registrati l'unico mezzo di pubblicità, per ovvie ragioni di praticabilità, è il possesso. Le prove In un giudizio civile (che riguarda in