Statuto Albertino e Costituzione Italiana a confronto

Statuto Albertino e Costituzione Italiana: confronto sintetico tra i due testi costituzionali attraverso l'analisi dei principi simili e delle differenze sostanziali (1 pagine formato doc)

Appunto di kikka1689

STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE ITALIANA A CONFRONTO

Statuto AlbertinoCostituzione italiana

Le analogie:

- entrambe sono scritte, in quanto pubblicate su di un testo legislativo per la loro entrata in vigore
- entrambe prevedono un sistema parlamentale bicamerale, composto da una Camera dei Deputati e da un Senato (art.

55 C.I.)
- entrambe riconoscono l’inviolabilità del domicilio (art.
27 S.A. ; art 14 C.I.)
- le sedute parlamentari sono pubbliche, ma sono previsti casi in cui le sedute possano essere segrete; inoltre, le deliberazione di ciascuna Camera non sono considerate valide qualora sia assente la maggioranza dei loro componenti (art. 52, 53 S.A. ; art. 64 C.I.)
- sono presenti disposizioni transitorie, volte ad agevolare l’entrata in vigore del documento.

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STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE ITALIANA: DIFFERENZE

Le differenze:

- lo Statuto è una carta costituzionale flessibile (può essere facilmente modificato con una legge ordinaria); la Costituzione è rigida, ovvero non tutti gli articoli possono essere modificati e le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138)
- lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re; la Costituzione è stata redatta da un’Assemblea Costituente votata a suffragio universale
- lo Statuto è una costituzione breve (stabilisce i principi dell'organizzazione costituzionale e le norme in materia di diritti e doveri dei cittadini); la Costituzione è definita lunga, in quanto contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto
- lo Statuto sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2); la Costituzione stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1)
- secondo lo Statuto la sovranità è del re (art. 5); la Costituzione stabilisce che la sovranità spetta al popolo (art. 1)
- lo Statuto riconosce la “Religione Cattolica, Apostolica e Romana” come religione di Stato, pur tollerando gli altri culti (art. 1); la Costituzione sancisce la laicità dello Stato italiano e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art. 7,8)
- lo Statuto stabilisce che la carica del capo di Stato (il sovrano) è “ereditaria secondo la legge salica” (art. 2); la Costituzione sancisce che il capo di Stato deve essere nominato tramite elezioni (art. 83)
- lo Statuto prevede la condivisione del potere legislativo da parte del re e del Parlamento (art. 3); la Costituzione affida il potere legislativo esclusivamente al Parlamento
- lo Statuto assegna il potere esecutivo alla persona del re; la Costituzione prevede che il potere esecutivo sia esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri
- lo Statuto stabilisce che il potere giudiziario spetti a magistrati nominati dal re; la Costituzione prevede che il potere giudiziario sia esercitato “da magistrati ordinari istituiti” (art. 102).