Differenze e analogie tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana
confronto sintetico tra i due testi costituzionali attraverso l'analisi dei principi simili e delle differenze sostanziali (1 pagine formato doc)
Differenze e analogie tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana - Analogie:
- entrambe sono scritte, in quanto pubblicate su di un testo legislativo per la loro entrata in vigore
- entrambe prevedono un sistema parlamentale bicamerale, composto da una Camera dei Deputati e da un Senato (art.
- entrambe riconoscono l'inviolabilità del domicilio (art. 27 S.A. ; art 14 C.I.)
- le sedute parlamentari sono pubbliche, ma sono previsti casi in cui le sedute possano essere segrete; inoltre, le deliberazione di ciascuna Camera non sono considerate valide qualora sia assente la maggioranza dei loro componenti (art. 52, 53 S.A. ; art. 64 C.I.)
- sono presenti disposizioni transitorie, volte ad agevolare l'entrata in vigore del documento
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Differenze:
- lo Statuto è una carta costituzionale flessibile (può essere facilmente modificato con una legge ordinaria); la Costituzione è rigida, ovvero non tutti gli articoli possono essere modificati e le eventuali modifiche possono essere apportate solo tramite leggi costituzionali (art. 138)
- lo Statuto è una carta costituzionale concessa dal re; la Costituzione è stata redatta da un'Assemblea Costituente votata a suffragio universale
- lo Statuto è una costituzione breve (stabilisce i principi dell'organizzazione costituzionale e le norme in materia di diritti e doveri dei cittadini); la Costituzione è definita lunga, in quanto contiene disposizioni in molti settori del vivere civile e non si limita solamente a indicare le norme sulle fonti del diritto
- lo Statuto sancisce come forma di governo la monarchia (art. 2); la Costituzione stabilisce come forma di governo la Repubblica (art. 1)
- secondo lo Statuto la sovranità è del re (art. 5); la Costituzione stabilisce che la sovranità spetta al popolo (art. 1)
- lo Statuto riconosce la "Religione Cattolica, Apostolica e Romana" come religione di Stato, pur tollerando gli altri culti (art. 1); la Costituzione sancisce la laicità dello Stato italiano e si impegna a tutelare le varie confessioni religiose (art. 7,8)
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