"Lineamenti di Dottrina Pura del Diritto" di Hans Kelsen
Filosofia del Diritto - Riassunto del libro dal Capitolo 3 al Capitolo 9 integrato da appunti presi a lezione (18 pagine formato doc)
CAPITOLO
3
12.DIRITTO COME NORMA COATTIVA
La norma giuridica è una norma che stabilisce una coazione, costituisce quindi una costrizione della volontà di un individuo. Questa caratteristica la distingue dalle altre norme. La coazione costituisce in una pena, in un'esecuzione forzata civile e amministrativa. L'ordinamento giuridico reagisce a un determinato comportamento umano che vale come illecito con un atto coattivo.
Il provvedimento coattivo è un'imputazione, la sentenza di un giudice.
13.CONCETTO DI ILLECITO
L'illecito è un determinato comportamento umano, che nella proposizione giuridica viene posto come condizione, e, contro di essa, le si rivolge un atto coattivo posto nella stessa proposizione come conseguenza. Se la conseguenza dell'illecito è rivolta ad una persona diversa da quella che lo ha commesso, si prevede che fra le due persone vi sia un rapporto qualsiasi ammesso dal legislatore, sia esso reale o fittizio. Si tratta quindi di una responsabilità per illeciti commessi da altri.
L'illecito è una condizione specifica del diritto, è la realizzazione di esso. Il diventar giuridico è sinonimo del diventar illecito.
La dottina pura del diritto respinge la concezione per cui un determinato individuo, con l'illecito, verrebbe a infrangere o a violare il diritto. Essa dimostra che il diritto non può essare infranto o violato dall'illecito, perchè è solo a mezzo suo che il diritto raggiunge la propria essenziale funzione. L'atto coattivo è quindi considerato come la conseguenza dell'illecito giuridico.
12.DIRITTO COME NORMA COATTIVA
La norma giuridica è una norma che stabilisce una coazione, costituisce quindi una costrizione della volontà di un individuo. Questa caratteristica la distingue dalle altre norme. La coazione costituisce in una pena, in un'esecuzione forzata civile e amministrativa. L'ordinamento giuridico reagisce a un determinato comportamento umano che vale come illecito con un atto coattivo.
Il provvedimento coattivo è un'imputazione, la sentenza di un giudice.
13.CONCETTO DI ILLECITO
L'illecito è un determinato comportamento umano, che nella proposizione giuridica viene posto come condizione, e, contro di essa, le si rivolge un atto coattivo posto nella stessa proposizione come conseguenza. Se la conseguenza dell'illecito è rivolta ad una persona diversa da quella che lo ha commesso, si prevede che fra le due persone vi sia un rapporto qualsiasi ammesso dal legislatore, sia esso reale o fittizio. Si tratta quindi di una responsabilità per illeciti commessi da altri.
L'illecito è una condizione specifica del diritto, è la realizzazione di esso. Il diventar giuridico è sinonimo del diventar illecito.
La dottina pura del diritto respinge la concezione per cui un determinato individuo, con l'illecito, verrebbe a infrangere o a violare il diritto. Essa dimostra che il diritto non può essare infranto o violato dall'illecito, perchè è solo a mezzo suo che il diritto raggiunge la propria essenziale funzione. L'atto coattivo è quindi considerato come la conseguenza dell'illecito giuridico.