Diritti reali su cosa altrui: definizione
Diritti reali di godimento della cosa altrui: definizione e spiegazione sulla superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione, servitù (5 pagine formato doc)
DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: DEFINIZIONE
Diritti reali sulla cosa altrui.
Consistono nel potere di utilizzare una cosa di proprietà di un’altra persona. Hanno un contenuto più ristretto rispetto al diritto di proprietà, attribuendo al loro titolare soltanto alcuni poteri di utilizzazione economica del bene, dall’altro limitano il diritto di proprietà poiché riducono le facoltà di godimento del proprietario.• I diritti reali sulla cosa altrui sono assistiti dal cosiddetto DIRITTO DI SEQUELA, in quanto sono opponibili anche nei confronti dei successivi proprietari che sono tenuti a rispettarne l’esercizio;
• Il titolare di un diritto reale di godimento sulla cosa altrui gode anche di una difesa assoluta, in quanto può far valere in giudizio il proprio diritto nei confronti di chiunque;
• I diritti reali di godimento sono tipici, cioè i soggetti non sono liberi di creare nuove figure diverse da quelle tassativamente previste e disciplinate dalla legge.
I diritti reali su cosa altrui: diritti reali di godimento e di garanzia
DIRITTI REALI E PERSONALI
1. SUPERFICIE. Consiste nel diritto di fare e mantenere una costruzione, acquistandone la proprietà, al di sopra o al di sotto del suolo altrui (art.
952 Cod. Civ.) realizzando in tal modo una separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà di ciò che viene costruito.• Mediante la costituzione del diritto di superficie a favore d’altri il proprietario del suolo, nell’ambito della facoltà di disposizione del suo diritto, esclude in modo definitivo o temporaneo l’operatività dell’accessione;
• Una volta che la costruzione è stata fatta, il superficiario ne acquista la proprietà (proprietà superficiaria): si tratta di un vero e proprio diritto di proprietà che si distingue dalla normale proprietà immobiliare perché è limitata in senso verticale, in quanto riguarda soltanto la costruzione e non si estende anche allo spazio soprastante e sottostante;
• Il proprietario del suolo può anche, con gli stessi effetti, alienare la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo (art. 9522 Cod. Civ.).
Definizione dei diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca
DIRITTO REALE D'USO
2. ENFITEUSI
consiste nel diritto reale sulla cosa altrui di estensione più ampio in quanto conferisce al suo titolare (ENFITEUTA) gli stessi poteri di godimento del proprietario ma con l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico al CONCEDENTE (art. 959-960 Cod. Civ.).
L’enfiteusi può essere temporanea o anche perpetua ma comunque, per consentire all’ enfiteuta di attuare il miglioramento del fondo, non può avere una durata inferiore a 20 anni (art. 958 Cod. Civ.).
• L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi che a causa di morte (art. 965 Cod. Civ.) ma non può a sua volta dare in enfiteusi ad altri il fondo (DIVIETO DI SUBENFITEUSI)perché potrebbe dar luogo a speculazioni che il legislatore ha voluto evitare proponendosi, invece, di realizzare con l’istituto il fine del miglioramento dei fondi;
• All’enfiteuta è concesso il diritto di affrancazione, cioè di divenire proprietario del fondo pagando al concedente una somma di denaro pari a quindici volte il canone annuo mentre all’opposto al concedente è riconosciuto il diritto di devoluzione, cioè di estinguere il diritto dell’enfiteuta riacquistando la piena proprietà del fondo.