I vizi della volontà

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Appunto di superlobo
I VIZI DELLA VOLONTÀ I VIZI DELLA VOLONTÀ ERRORE Il contratto (o l'atto unilaterale) è annullabile se la volontà di una delle parti è stata: Dichiarata per errore Carpita con dolo Estorta con violenza Errore-Vizio È quello che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all'esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà presente che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato.
Per essere causa di annullabilità del contratto, l'errore vizio deve essere contemporaneamente: - essenziale: (art. 1428 c.c.) ossia determinante del volere, ossia tale per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso il contratto: è tale quando ricorre una delle seguenti ipotesi: sulla natura e sull'oggetto del contratto sull'identità dell'oggetto sulla qualità dell'oggetto sull'identità e le qualità personali dell'altro contraente riconoscibile: (art.
1428 - 1431 c.c.) tale che una persona di normale diligenza, tenuto conto delle circostanze , avrebbe potuto rilevarlo; tale principio protegge l'affidamento della controparte sulla validità del contratto e la sicurezza nella circolazione dei beni. Errore ostativo È quello che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna dichiarazione, oppure è l'errore commesso dalla persona o dall'ufficio incaricato di trasmettere la dichiarazione. DOLO Nel diritto penale A costituire il dolo concorrono 2 componenti la rappresentazione, cioè la visione anticipata del fatto che costituisce reato (momento conoscitivo intellettuale),. La risoluzione seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto e rappresentato (momento volitivo) Nel dritto civile Da quanto enunciato, si evince che il dolo consiste in un errore riconosciuto, ossia, nella consapevolezza del contraente in mala fede di indurre in errore la controparte. Dolo Determinante Se i raggiri sono stati determinanti del consenso, tali cioè che senza di essi la parte non avrebbe contrattato, il contratto è annullabile (art. 1439 c.c.); Dolo Incidente Se invece la parte raggirata avrebbe contrattato a condizioni diverse, il contratto è valido, e l'altro contraente, “in mala fede”, deve risarcirle il danno subito (arrt. 1440 c.c.) Il dolo è l'altrui induzione in errore: un contraente è indotto in errore dai raggiri usati dall'altro contraente o da un terzo (per comportare l'annullamento del contratto deve essere noto -non solo riconoscibile- al contraente che ne ha tratto vantaggio): perciò l'annullamento del contratto per dolo, richiede che il raggiro dell'altro contraente o del terzo abbia provocato un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. Onere della prova. Chi agisce per ottenere l'annullamento del contratto viziato da dolo, dovrà provare: l'errore cui è stato indotto, se questo verte sulla natura o sull'oggetto del contratto o sull'identità dell'oggetto che l'errore è stato determinante del suo consenso Cassazione