Diritto privato

La remissione del debito. ( 3 pag-documento word ) (0 pagine formato doc)

Appunto di joeblack31
LA REMISSIONE DEL DEBITO LA REMISSIONE DEL DEBITO LA REMISSIONE DEL DEBITO CONSISTE IN UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DIRETTA, IN MODO ESPRESSO O TACITO MA IN OGNI CASO INEQUIVOCABILE, ALLA RINUNZIA GRATUITA DELLA LEGITTIMA FACOLTA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CREDITO VANTATA IN CAPO AL DEBITORE .
SI TRATTA PERTANTO DI UN NEGOZIO UNILATERALE, IN QUANTO SI PERFEZIONA CON LA SOLA VOLONTA' DEL CREDITORE, ANCHE DETTO “ ABDICATIVO “ NELLA REMISSIONE E' EVIDENTE IL CARATTERE NONSATISFATTIVO DELLA SUA EFFICACIA ESTINTIVA, INFATTI IL CREDITORE DISMETTE IL SUO DIRITTO SENZA AVERNE OTTENUTO L'ATTUAZIONE E SENZA UN CORRISPETTIVO. LA DICHIARAZIONE DEL CREDITORE DI RIMETTERE IL DEBITO HA CARATTERE RECETTIZIO IN QUANTO PER PRODURRE L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ESSA DEVE ESSERE COMUNICATA AL DEBITORE.
QUEST'ULTIMO PUÒ RIFIUTARE LA REMISSIONE DEL DEBITO (NOLENTI NON FIT DONATIO), MA HA L'ONERE DI COMUNICARE IL RIFIUTO AL CREDITORE ENTRO UN CONGRUO TERMINE : IN QUESTO ISTITUTO PUÒ TROVARE EFFICACE ESPRESSIONE L'INTERESSE ALL'ADEMPIMENTO DEL DEBITORE, IL QUALE OPPONENDOSI ALLA REMISSIONE DEL DEBITO ESPRIME LA SUA VOLONTA' DI APPROFITTARE DEL SUO LEGITTIMO OBBLIGO SPECIFICO DI ADEMPIERE L'OBBLIGAZIONE. LA REMISSIONE PRODUCE UN EFFETTO A LUI FAVOREVOLE. L'EVENTUALE INTERESSE CONTRARIO DELL'OBBLIGATO, CIOÈ L'INTERESSE A NON RICEVERE UN BENEFICIO DAL CREDITORE, HA UN SUO RILIEVO, IN QUANTO IL DEBITORE PUÒ RIFIUTARE LA REMISSIONE RENDENDOLA INEFFICACE, MA SI TRATTA DI UN RILIEVO SECONDARIO CHE NON GIUNGE AD ESIGERE, AI FINI DELLA STRUTTURA DELLA REMISSIONE, L'ACCORDO DEL DEBITORE O COMUNQUE UN SUO ATTO DI VOLONTA' AVENTE VALORE COSTITUTIVO. Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore , salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. Art. 1334 Efficacia degli atti unilaterali Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati. LA RINUNZIA AL CREDITO OVVIAMENTE FA CADERE LE RELATIVE GARANZIE, REALI O PERSONALI, PRESTATE; MENTRE LA RINUNZIA ALLE GARANZIE NON IMPLICA REMISSIONE DEL DEBITO Art. 1238 Rinunzia alle garanzie La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito. LA REMISSIONE SI DEVE DISTINGUERE DAL `PACTUM DE NON PETENDO'. CON LA REMISSIONE SI ESTINGUE OGGETTIVAMENTE IL RAPPORTO OBBLIGATORIO IL `PACTUM DE NON PETENDO' ATTIENE ALLE MODALITA' DI ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE PATTUITE DALLE PARTI : SEGNATAMENTE IL CREDITORE SI OBBLIGA A NON CHIEDERE L'ADEMPIMENTO, PER ESEMPIO PRIMA DI UN DATO TEMPO Art. 1823 Nozione ( DI CONTO CORRENTE) Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non e rich