Comunione dei diritti reali: riassunto
Riassunto sulla comunione dei diritti reali: comproprietà, condominio e multiproprietà (0 pagine formato doc)
LA COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
La comunione dei diritti.
Un diritto soggettivo può appartenere a più persone le quali sono tutte contitolari del medesimo diritto. Questo fenomeno della con titolarità assume uno specifico aspetto quando la con titolarità cade su un diritto reale e prende allora il nome di COMUNIONE. Il codice civile disciplina in particolare la COMUNIONE DI PROPRIETA’ o COMPROPRIETA’ (art. 1100).Nella comunione ciascun partecipante non è titolare di una parte fisicamente individuata del bene ma di una quota ideale o astratta, espressa da una frazione matematica della cosa o del diritto considerato nella sua unità.
La comunione può essere:
• VOLONTARIA quando si costituisce per volontà delle parti, che, d’accordo, acquistano o mettono in comune la proprietà della cosa;
• INCIDENTALE quand’essa sorge per volontà della legge;
• Una particolare specie di comunione, che non dipende soltanto dalla legge o dalla volontà del defunto, ma anche dall’accettazione degli eredi, è la comunione ereditaria.
I diritti reali su cosa altrui: diritti reali di godimento e di garanzia
COMUNIONE E CONDOMINIO
Il diritto di ciascuno, pur investendo la cosa nella sua totalità, incontra un limite nel diritto dell’altro o degli altri. Da ciò deriva che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di servirsene (art.
1102); può disporre della sua quota alienandola o ipotecandola (art. 1103);deve contribuire alle spese necessarie, in proporzione della propria quota (art. 1101); chiedere lo scioglimento della comunione in ogni tempo, salvo che egli stesso o il suo dante causa si sia vincolato a rimanere in comunione per un tempo determinato (art. 1111).Correlativamente agli accennati diritti ciascun proprietario ha l’obbligo, sempre in proporzione della propria quota, di concorrere alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune nonché a quelle deliberate dalla maggioranza (art. 1104). può peraltro liberarsi dagli oneri suddetti rinunciando al suo diritto sulle cose comuni salvo che abbia già approvato, anche se soltanto tacitamente, la spesa in oggetto.
Definizione dei diritti reali di garanzia: pegno e ipoteca
COMUNIONE CONDOMINIO, CODICE CIVILE
L’amministrazione della cosa spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla comunione:
• Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice delle quote (50%+1) (art. 1105);
• Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e per le innovazioni è richiesta la maggioranza semplice numerica dei comproprietari che rappresenti anche la maggioranza qualificata delle quote (2/3) (art. 1108);
• Per gli atti di disposizione del bene indiviso è necessaria l’unanimità dei consensi, cioè l’approvazione di tutti i comproprietari (art. 11082).
Una delle figure più complesse di comunione, largamente diffusa nell’edilizia moderna, è quella del CONDOMIMIO NEGLI EDIFICI, che si verifica quando gli appartamenti, di cui l’edificio consta, non appartengono alla stessa persona, ma a persone diverse.