Diritto Amministrativo
Fonti secondarie, situazioni giuridiche soggettive, competenze, pubblico impiego. (12 pag - formato word) (0 pagine formato doc)
TITOLARITA' DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE FONTI SECONDARIE Le fonti secondarie sono atti di espressione del potere normativo della p.a.
statale e degli altri enti pubblici. Sono atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi. Non possono equipararsi alle leggi, ma hanno forza giuridica che le pone come fonti di diritto. Si suddividono in: Regolamenti Ordinanze Statuti degli enti minori. In quanto atti normativi sono soggetti alle leggi di pari grado e forza. Non possono derogare le leggi costituzionali, gli atti legislativi ordinari… REGOLAMENTI: Concetto e fondamento della potestà regolamentare: atti formalmente amministrativi, ma sostanzialmente normativi. Caratteristiche sono: Generalità - indeterminabilità dei destinatari Astrattezza - regolare una serie indefinita di casi Innovatività - rinnovare l'ordinamento giuridico esistente. E' proprio l'innovatività l'elemento che differenzia i regolamenti dagli atti generali. Secondo la Cassazione a differenza degli atti e dei provvedimenti amministrativi generali che sono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono rivolti alla cura concreta di interessi pubblici con effetti diretti verso una pluralità di destinatari non necessariamente determinati ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all'amministrazione, secondaria rispetto alla potestà legislativa e disciplina in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa e integrativa della legge ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamenti giuridico esistente. N.B. art. 17 legge n. 400/1988 Differenze fra potere regolamentare e potere pararegolamentare. Il potere pararegolamtare comprende gli atti amministrativi generali e precettivi e le cosiddette norme interne. L'amministrazione oltre ad essere titolare di un potere discrezionale è altresì titolare di un potere pararegolamentare, vale a dire la capacità di formulare regole generali per l'esercizio della discrezionalità. La discrezionalità che dà origine al potere pararegolamentare può essere amministrativa od organizzatoria. Si distingue dal potere regolamentare sia per la sua natura non normativa sia per il fondamento dato dalla discrezionalità. Limiti della potestà regolamentare Classificazione dei regolamenti Dottrina: Interni (regolano l'organizzazione interna di un determinato organo) esterni (manifestazione di sovranità del potere esecutivo verso tutti i cittadini e chiunque si trovi nel territorio dello Stato). di esecuzione (presuppongono una legge precedente) indipendenti (vertono sopra materie non regolate da alcuna legge, ma affidate alla cura del potere esecutivo) di organizzazione ( disciplinano l'organizzazione degli uffici amministratitivi) Art. 17 legge n. 400/1988 (così come modificato dal d.lgs. n 29/1993) classifica i regolamenti in: regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi ( regolamenti di esecuzione) regolamenti attuativi ed integrativi di leggi e decreti legisl