Diritto amministrativo
Appunti completi sulle fonti secondarie, le amministrazioni come operatori giuridici, l'organizzazione amministrativa degli enti pubblici, l'organizzazione amministrativa degli enti pubblici territoriali, i servizi pubblici, il procedimento amministrativo (0 pagine formato doc)
Diritto Amministrativo 2000 INDICE INTRODUZIONE Cos'è la funzione amministrativa? Si tratta dell'esercizio di potestà amministrative per la tutela di interessi pubblici, attraverso strumenti procedimentali che trasformano il potere dell'amministrazione in provvedimento.
In tal caso, il potere dell'amministrazione prevale, sulla situazione giuridica soggettiva dell'individuo che deve subire il provvedimento (potere d'imperio della p.a. nella funzione in senso tecnico). Quando l'amministrazione agisce tramite attività di diritto privato su di un piano di parità con gli individui si parla di funzione in senso atecnico. Cos'è la discrezionalità amministrativa? Ponderazione comparativa di più interessi secondari in ordine ad un interesse primario (interesse tipico cui è preordinato il potere in attribuzione). L'interesse primario (in senso relativo, cioè con riferimento allo specifico potere) è inteso come l'interesse pubblico che deve essere per legge perseguito dall'amministrazione che procede, mentre l'interesse secondario può essere pubblico, collettivo o privato. Al fine della scelta ponderativa nella quale si concreta la discrezionalità, si richiede la completa acquisizione degli interessi [L.241/90 e diritto di partecipazione al procedimento] e la loro comparazione secondo ragionevolezza (=correttezza dell'agire funzionalizzato). [Eccesso di potere], [annullabilità], [concessione (come sottrazione all'autonomia privata di quelle situazioni giuridiche che solo la p.a., mediante l'esercizio dei suoi poteri, può costituire e attribuire ai privati; es. concessione di servizi pubblici ex art.22 L.142/90) e autorizzazione (come rimozione, da parte della p.a., dei limiti imposti al privato, su preesistenti situazioni giuridiche di vantaggio, che in presenza dei requisiti di legge, vengono perciò autorizzate; es. artt. 19 e 20 L.241/90)] (segue) la discrezionalità tecnica. Consiste in un potere di valutazione di carattere tecnico, (acclaramento di fatti complessi)da effettuarsi in base alle regole, alle cognizioni e ai mezzi forniti dalle varie scienze ed arti. Ha lo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'adozione di un provvedimento, per cui la p.a. perviene alle proprie determinazioni sulla base dell'applicazione di categorie scientifiche, di cognizioni pertinenti al sapere specialistico. Categoria diversa dalla d. amm.? Formula definitoria imprecisa? Attività che si esaurisce nel momento conoscitivo; si tratta di valutazioni alle quali non è assolutamente riferibile il giudizio di opportunità; D.amm. e D. tecnica si pongono su un piano di netta separazione, l'una non implica l'altra, è pura scelta di diritto positivo se ai risultati ai quali la p.a. perviene sulla base delle regole del sapere specialistico debba seguire un'attività vincolata ovvero una scelta tra soluzioni alternative alla stregua di comparazione di interessi (taluno parla di discrezionalità mista). La giurisprudenza parla di una discrezionalità tecnico-a