Diritto privato
Le diverse fonti delle obbligazioni.( 2 pag - formato word ) (0 pagine formato doc)
LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI IL RAPPORTO GIURIDICO OBBLIGATORIO TRAE ORIGINE DA FATTISPECIE CHE PER ESPRESSA STATUIZIONI LEGALE SIANO IDONEE A COSTITUIRE PRESUPPOSTO PER L'ESISTENZA DI UN VINCOLO GIURIDICO SPECIFICO QUAL E' APPUNTO L'OBBLIGAZIONE.
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito , o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. LE OBBLIGAZIONI DERIVANO DA CONTRATTO , DA FATTO ILLECITO O DA OGNI ALTRO FATTO IDONEO A PRODURLE IN CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO . TRA LE FATTISPECIE OBBLIGATORIE DIVERSE DAL CONTRATTO E DALL'ILLECITO : LE PROMESSE UNILATERALI ; I TITOLI DI CREDITO; LA GESTIONE DI AFFARI; L'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA. A QUESTE FONTI SI AGGIUNGONO LE DIVERSE ALTRE FATTISPECIE CUI LA LEGGE FA ESPRESSO RINVIO. LE FATTISPECIE IDONEE A PRODURRE RAPPORTI OBBLIGATORI POSSONO DISTINGUERSI IN DUE GRUPPI : FONTI NEGOZIALI E FONTI LEGALI [ DICOTOMIA DELLE FONTI] . NELL'ORDINAMENTO MODERNO LA PREDOMINANZA FRA TUTTE LE FONTI E' ATTRIBUITA AL CONTRATTO, LO STRUMENTO CARATTERISTICO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA . LE FONTI NEGOZIALI COMPRENDONO I CONTRATTI E TUTTI GLI ALTRI ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALLA LIBERA E LECITA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO PRIVATO (TESTAMENTO, PROMESSA AL PUBBLICO…….) L'OBBLIGAZIONE NEGOZIALE E' L'EFFETTO ATTRAVERSO IL QUALE SI REALIZZA L'ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA( A PROPOSITO DELLA LIBERTA' DI CONTRATTARE) IN CONTRAPPOSIZIONE A QUESTI CASI, IN CUI IL VINCOLO OBBLIGATORIO SORGE DA UN INTENTO NEGOZIALE DIETRO RICONOSCIMENTO DELLA LEGGE, LE FATTISPECIE OBBLIGATORIE POSSONO SORGERE IN VIRTU' DI UNA CIRCOSTANZA DI FATTO CHE PROVOCA LA LESIONE DI UN INTERESSE GUIRIDICAMENTE PROTETTO CHE OBBLIGA A RISARCIRE IL DANNO CHE E' COLLEGATA A UN COMANDO LEGALE DAL CARATTERE COERCITIVO : SONO I C.D. ATTI DOVUTI. N.B. NON OGNI ATTIVITA' ILLECITA COSTITUISCE FATTISPECIE GENERATRICE DI RESPONSABILITA' CIVILE, DATO CHE LA TUTELA RISARCITORIA E' FONDATA SULLA RESPONSABILITA' ( COLPEVOLEZZA ) PER LA LESIONE DI UN DIRITTO ( ANTIGIURIDICITA'). Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185). Art. 1218 Responsabilità del debitore Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile Art. 185 Cod. Pen. Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. N.B. L'AMPIA FORMULA NORMATIVA ESCLUDE CHE SI SIA IN PRESENZA