Diritto privato
Modalità d'estinsione delle obbligazioni.( 2 pag - formato word ) (0 pagine formato doc)
L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE E' LA VICENDA TERMINALE DEL RAPPORTO, OSSIA IL VENIR MENO DELLE POSIZIONI DI DEBITO E DI CREDITO.
DATA LA STRETTA CORRELATIVITA' ESISTENTE TRA LE POSIZIONI IN CUI SI ARTICOLA IL RAPPORTO OBBLIGATORIO, LE CAUSE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SI RIFERISCONO CONTEMPORANEAMENTE ALL'UNO E ALL'ALTRO, (POTENDOSI DEFINIRE COME RELATIVE O ASSOLUTE). NEL CASO DELL'ESTINZIONE RELATIVA A VENIR MENO E UNA SOLA POSIZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO, ED ESSA IMPLICA LA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO DAL LATO ATTIVO O DAL LATO PASSIVO, E PIU' PRECISAMENTE COME TRASFERIMENTO DEL CREDITO O DEL DEBITO. ALTRESI' LE MODALITA' ESTINTIVE DELL'OBBLIGAZIONE SI DISTINGUONO IN SATISFATTIVE E NON SATISFATTIVE. QUESTA DISTINZIONE POGGIA SUL CRITERIO DELLA IDONEITA' DEL FATTO GIURIDICO A ESTINGUERE IL RAPPORTO OBBLIGATORIO SODISFACENDO O MENO IL VANTAGGIO CREDITORIO, OSSIA L'INTERESSE ORIGINARIO O DI ALTRO INTERESSE SUCCEDANEO DEL CREDITORE. TIPICI MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE SONO L'ADEMPIMENTO, LA PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO O DAZIONE IN PAGAMENTO, LA NOVAZIONE, LA REMISSIONE, LA COMPENSAZIONE, LA CONFUSIONE, L'IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA. INOLTRE L'OBBLIGAZIONE PUÒ ESTINGUERSI PER IL SOPRAVVENIRE DI UNA DELLE CAUSE GENERALI DI ESTINZIONE DEL DIRITTO : PRESCRIZIONE, ANNULLAMENTO O RISOLUZIONE DEL TITOLO…. DALL' Art. 1218 Responsabilità del debitore E' POSSIBILE TRARRE DELLE INDICAZIONI FONDAMENTALI CIRCA L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA : IL CARATTERE DELLA ESATTEZZA QUESTO REQUISITO DELL'ESATTEZZA E' SCOMPONIBILE NEI DUE MOMENTI DELLA INAPPUNTABILE COINCIDENZA DEL CONTEGNO TENUTO CON LA PRESTAZIONE DOVUTA ED ALLA SUA EVENTUALE DETERMINAZIONE TEMPORALE. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. IN CASI COME QUESTI , SIGINIFICA CHE IL RAPPORTO IN QUESTIONE NON SI E' PROPRIAMNETE ESTINTO MA LA DISTINZIONE DELLE MODALITA' ESTINTIVE DELL'OBBLIGAZIONE IN SATISFATTIVE E NON SATISFATTIVE HA UN PURO VALORE DESCRITTIVO E NON PRESENTA UNA PARTICOLARE UTILITA' AGLI EFFETTI DI UNA ESPOSIZIONE DOGMANTICA DEI FENOMENI GIURIDICI SUCCEDANEO E' SINONIMO DI SOSTITUIBILE, FUNGIBILE L'OBBLIGAZIONE PUÒ ESTINGUERSI PER EFFETTO DI UNA STATUIZIONE LEGISLATIVA “OPE LEGIS” ( E' IL CASO DELLA COMPENSAZIONE LEGALE, DELLA CONFUSIONE, DELL'ADEMPIMENTO, DELLL'IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA) OPPURE PER EFFETTO DI UN ATTO DI VOLONTA'( E' IL CASO DELLA NOVAZIONE, DELLA REMISSIONE D EL DEBITO E DELLA COMPENSAZIONE VOLONTARIA). PERSEGUIBILE ATTENENDOSI ALLE FONDAMENTALI INDICAZIONI CODICISTICHE CIRCA IL COMPORTARSI SECONDO CORRETTEZZA E LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA IN RELAZIONE ALLE FASI ESECUTIVE DELL'OBBLIGAZIONE : Art. 1375 Esecuzione di buona fede Il contratto deve essere esegu