Obbligazioni
Modi di estinzione diversi dall'adempimento(compensazione, confusione, novazione, remissione e impossibilità sopravvenuta) (file .doc, 2 pag.) (0 pagine formato doc)
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO COMPENSAZIONE: ricorre quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, cioè ciascuna è al tempo stesso creditore e debitore nei confronti dell'altra: in tal caso i rispettivi debiti si estinguono fino alla quantità corrispondente (art.
1241). La compensazione può essere totale, quando i crediti opposti in compensazione sono di uguale ammontare, o parziale, quando sono di diverso ammontare: nel primo caso i due debiti si estinguono entrambi per l'intero, nel secondo caso, invece, si estingue interamente soltanto il debito minore mentre il debito maggiore si riduce alla differenza. La compensazione può essere: Legale quando riguarda crediti omogenei, liquidi ed esigibili (art. 1243), in tal caso la compensazione, che anche se legale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, opera automaticamente estinguendo di diritto dal giorno della loro coesistenza i crediti reciproci (art. 12421); Giudiziale quando si tratta di crediti omogenei ed esigibili, ma uno dei quali non è ancora liquido. In tal caso il giudice, qualora consideri il credito non ancora liquido di facile e pronta liquidazione, può dichiarare la compensazione dei crediti reciproci fino all'ammontare del credito stesso che riconosce esistente; Volontaria quando mancano i requisiti necessari perché operi la compensazione legale o quella giudiziale e le parti stabiliscono di comune accordo, eventualmente anche preventivamente, le condizioni per l'estinzione totale o parziale dei rispettivi debiti (art. 1252). CONFUSIONE: ricorre quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore (art. 1253). L'estinzione dell'obbligazione per confusione comporta anche la liberazione di coloro che avevano prestato delle garanzie per il debitore. NOVAZIONE: è il contratto con il quale le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria, che si estingue (art. 1230). La novazione può essere oggettiva o soggettiva. La novazione è oggettiva quando la nuova obbligazione riguarda gli stessi soggetti ma se ne differenzia per l'oggetto o per il titolo. Per estinguere l'obbligazione precedente la novazione oggettiva richiede la volontà del creditore, che deve risultare in modo non equivoco (art. 12302), e la novità dell'oggetto o del titolo. Pertanto non produce novazione (art. 1231) una modificazione soltanto accessoria dell'obbligazione originaria, come può essere il rilascio o la rinnovazione di un documento. Se non è stabilito diversamente, la novazione comporta anche l'estinzione delle eventuali garanzie dell'obbligazione originaria. La novazione è soggettiva quando consiste nella sostituzione di un nuovo debitore a quello precedente, che viene liberato (art. 1235). REMISSIONE: è l'atto di disposizione patrimoniale con il quale il creditore rinuncia volontariamente al suo credito nei confronti del debitore. Trattandosi di un negozio giuridico unilaterale recettizio è immedi