Altri modi di estinguere le obbligazioni

L'estinzione diversa dall'inadempimento.La compensazione.La confusione.La novazione.L'impossibilità sopravvenuta.La remissione.(formato word 5 pg) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'INADEMPIMENTO MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'INADEMPIMENTO Mentre i diritti reali sono per loro natura di carattere vitalizio, i diritti sorti da obbligazioni vengono ad avere una vita relativa e si estinguono completamente con l'adempimento della dovuta prestazione obbligata.
L'estinzione dell'obbligazione, oltre a poter avvenire per adempimento della prestazione, può avvenire, anche, per cause non imputabili al debitore. Per estinguere il debito sorto da un obbligazione, oltre all'adempimento, esistono altre forme di risoluzione del rapporto obbligatorio, ora a vantaggio soddisfatorio del creditore e ora a vantaggio solo del debitore senza alcuna soddisfazione.. Tra i vari modi di estinzione del rapporto obbligatorio a vantaggio del creditore, di tipo soddisfatori, esistono: la COMPENSAZIONE quando tra due soggetti esistono due diversi debiti di uguale natura che opponendosi a vicenda si annullano, almeno fino a parità di ammontare, anzi che creare un doppio e lungo sistema di pagamento.
In tal modo il creditore rimarrà sempre soddisfatto del proprio risultato estinguendo completamente il proprio debito. La compensazione può essere: legale quando è la legge stessa che la prevede per i debiti di tipo omogenei (stessa natura), liquidi (ammontare determinato) ed esigibili (pronti al pagamento) senza, quindi, la volontà del giudice o delle parti; giudiziale se è il giudice ad ordinare la liquidazione dei debiti con propria sentenza quando uno dei due non è liquido ma fino alla quantità corrispondente al debito minore; volontaria quando avviene per espressa volontà delle parti in mancanza dei precedenti presupposti. Questa, in fine, è la forma di compensazione più utilizzata e per questo sbrigativa. la CONFUSIONE quando la figura del debitore viene a coincidere con quella del creditore come ad esempio nel caso in cui il creditore riceva dal debitore l'eredità. Sarebbe assurdo pensare che il debitore paghi se stesso come contemporaneo debitore. Rimane comunque una forma di estinzione dell'obbligazione di tipo soddisfatorio.. Tra, invece, i vari modi di estinzione a solo vantaggio del debitore e mai del creditore, non soddisfatori, esistono: la NOVAZIONE che consiste nell'espressione di volontà delle parti obbligate nel sostituire la vecchia obbligazione con una nuova. Gli elementi essenziali, per la novazione, sono: l'obbligazione originaria, per cui in sua mancanza mancherebbe la causa di novazione e il negozio giuridico sarebbe nullo per mancanza di un elemento essenziale; la nuova oggligazione; l'animus navandi, per cui in sua mancanza non si avrebbe la novazione ma la nascita di una nuova obbligazione a fianco della vecchia. La novazione si pattuisce per contratto e viene considerata all'interno della fattispecie più grande di contratti liberatori. L'IMPOSIBILITA' SOPRAVVENUTA si verifica quando per un evento non imputabile al debitore, per caso fortuito o per forza maggiore, la prestazione inizialmente pattuita