Appunti di diritto del lavoro sulla legge n°264, 29 aprile 1949

Appunti sulla legge 29 aprile 1949, n°264 e la normativa dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il principio del monopolio statale del collocamento. (4 pagine, formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di cignomaniac
La legge 29 aprile 1949, n°264 e la normativa dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il principio del monopolio statal La legge 29 aprile 1949, n°264 e la normativa dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il principio del monopolio statale del collocamento Formalmente la legge n°264 aveva dato applicazione alla Convenzione n°88, adottata dalla Conferenza generale dell'O.I.L.
il 9 luglio 1948, la quale prevedeva che in ogni Stato membro dovesse essere attivato un efficiente servizio pubblico e gratuito per l'occupazione, organizzato in modo tale da potersi adeguare ai cambiamenti e alle evoluzioni delle attività produttive e nella distribuzione della popolazione attiva. Già nel 1919, alla prima Conferenza dell'O.I.L., tenutasi a Washington, era emersa una netta linea di interventismo pubblico, come riflesso delle politiche dirigistiche sperimentate in molti Paesi nel corso del primo conflitto mondiale.
La ratio di tale impostazione era quella di “prevenire la disoccupazione e rimediare alle sue conseguenze”. Anche allora si riconosceva la centrale importanza del collocamento come pubblico servizio, raccomandandone l'istituzione agli Stati membri, invitandoli contemporaneamente ad introdurre disposizioni normative che vietassero l'istituzione di agenzie private di collocamento a fini lucrativi. Il tema della mediazione a fini di lucro nel mercato del lavoro fu riproposto all'attenzione dei Paesi membri con la promozione di un'altra convenzione, la n°96/1949, la quale indicò come regime ideale quello nel quale fosse vietato l'esercizio di tale attività. In realtà la Convenzione n°96 introdusse disposizioni più flessibili rispetto ai trattati promossi in precedenza, autorizzando gli Stati a scegliere fra la progressiva abolizione delle agenzie private di collocamento e il loro controllo. Nella prima ipotesi, inoltre, i termini indicati per l'abolizione furono lasciati alla discrezionalità delle legislazioni nazionali e l'abolizione stessa fu subordinata all'esistenza di un servizio pubblico in grado di offrire i medesimi servizi. Nella seconda eventualità la convenzione autorizzava per la prima volta gli Stati a non adottare il principio del monopolio pubblico del collocamento, pur prescrivendo che eventuali agenzie private, che si proponessero di svolgere attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro, fossero sottoposte ad uno stretto controllo da parte della pubblica autorità. In quest'ottica il collocamento pubblico era concepito come strumento di politica sociale e come funzione distributiva delle opportunità di lavoro a favore dei disoccupati: per questo la sua organizzazione veniva affidata ad uffici statali o, comunque, sottoposti al controllo dello Stato. La posizione espressa in quegli anni dall'O.I.L. in materia di servizi pubblici di collocamento e di mediazione privata a fini di lucro affondava le sue radici nei principi stabiliti con il Trattato di Versailles, a tutela delle condizioni di lavoro. La s