Appunti di Diritto del Lavoro
Il contratto di lavoro.La nullità del contratto.Gli obblighi del lavoratore.L'estinzione del contratto.(formato word 10 pagg.) (0 pagine formato doc)
ART ART.
2094 c.c.: prestatore di lavoro subordinato.47 È prestatore di lavoro subordinato (1) chi si obbliga mediante retribuzione (2) a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. (1)Dal lavoro subordinato (locatio operarum) si distingue il lavoro autonomo (locatio operis). L'elemento che li differenzia è il requisito della subordinazione, intesa come collaborazione in regime di assoggettamento del lavoratore alle direttive, alla vigilanza e al controllo del datore. Come indici di subordinazione abbiamo: l'osservanza di un orario di lavoro, assenza del rischio economico del lavoro, la natura della prestazione, la continuità di questa, la predeterminazione della retribuzione, l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione del datore. (2) di regola il corrispettivo del lavoro subordinato è stabilito a tempo. Accanto a questo sistema il codice prevede anche quello a cottimo, legato cioè alla produttività. EFFETTI DIRETTI E INDIRETTI DEL LAVORO SUBORDINATO.60-65 Il lavoro subordinato è stato sottoposto ad un trattamento giuridico volto a tutelare gli interessi del lavoratore: da questo tipo di tutela derivano diversi effetti. Tra quelli diretti (che incidono sul regolamento contrattuale) ci sono la retribuzione, le ferie ed il riposo. Tra gli effetti indiretti, che incidono sulle conseguenze della costituzione del rapporto ci sono una serie di situazioni di rilevanza previdenziale, amministrativa e penale. RAPPORTO DI PREVIDENZA SOCIALE. La dottrina del codice del 1865 aveva elaborato una costruzione teorica in base alla quale il rischio degli infortuni sul lavoro era calcolato sulla base di una responsabilità oggettiva dell'imprenditore. Ma questa teoria non bastava a tutelare il lavoratore; di qui la creazione di forme assicurative obbligatorie che realizzassero una traslazione del rischio in capo ad un istituto assicurativo. In tal modo le assicurazioni intervengono a tutela del soggetto nel caso di infortuni sul lavoro, ma anche per le ipotesi di malattie professionali o comuni. I contributi sono posti a carico sia dell'imprenditore che del lavoratore, anche se la loro ripartizione è stabilita in misura prevalente a carico del datore. ART. 2126 c.c.:prestazioni di fatto con violazione di legge.87-93 La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. La norma non intende equiparare il contratto invalido a quello valido, ma disciplina soltanto gli effetti del rapporto di lavoro già svoltosi, riconoscendogli efficacia, per il periodo in cui è durato, al fine di tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione e al trattamento di fine rapporto. Non si tratta