Atti in frode ai creditori

Schema riassuntivo degli atti in frode ai creditori tratto dalle lezioni del Prof. Zannini(giurisprudenza Torino) ed il libro Marrone. (4 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di aldo76
ATTI IN FRODE AI CREDITORI ATTI IN FRODE AI CREDITORI Fino al IV sec.
a.C. contro inadempimento prolungato c'era possibilità di rivalsa sulla persona ( con Legis Actio per manus iniectionem), dall'età preclassica crebbe la prassi di un'esecuzione patrimoniale che sfociò nella bonorum venditio. Il patrimonio del debitore era l'estrema garanzia contro l'inadempimento a tutela dei creditori. A tutela del patrimonio la Lex Aelia Sentia del 4 d.C. sancì la nullità delle manomissioni dei servi in frode ai creditori. Ma ancor prima il pretore aveva cominciato a tutelare il credito con: DENEGATIO ACTIONIS per le obbligazioni contratte dal debitore con lo scopo di accrescere il passivo: al terzo creditore si denegava l'actio contro il bonorum emptor. IN INTEGRUM RESTITUTIO OB FRAUDEM su istanza del curator bonorum in contraddittorio col terzo che avesse acquistato un bene o un vantaggio dal debitore; con esso si revocavano gli atti di diminuzione del patrimonio.
Era un rimedio annuale. Nel caso di alienazione, ad es, (che era l'ipotesi più comune) , si procedeva nel modo seguente: una volta avviato il procedimento della bonorum venditio, con missio in possessionem in favore di un creditore, proscriptio, intervento degli altri creditori e nomina di curator bonorum e magister bonorum. Il curator bonorum, in contradditorio col terzo che aveva acquistato un bene dal debitore, proponeva l'istanza di in integrumn restituito; il pretore, se ne ravvisava gli estremi, emanava il decreto relativo (che assolveva la funzione di iudicium rescindens); il magister bonorum da canto suo, nel predisporre le condizioni per la bonorum venditio, considerava il bene alienato ( e per cui il pretore aveva ammesso l'in integrum restituitio) come se fosse ancora compreso nel patrimonio del debitore. Cosicché una volta effettuata la bonorum venditio con l'assegnazione del patrimonio del debitore ad un bonorum emptor, questo avrebbe recuperato la cosa alienata presso l'acquirente giovandosi dell' in integrum restituito, in precedenza concessa al curator bonorum e pertanto esercitando , in funzione di iudicium rescissorium, un'actio ficticia “ come se l'alienazione non vi fosse stata” 3. INTERDICTUM FRAUDATORIUM si concedeva al singolo creditore dopo la bonorum venditio . Era rivolto a chi avesse acquistato un diritto del debitore causando una riduzione dell'attivo . Era restitutorio e giovava a tutti i creditori che avevano partecipato alla procedu- ra concorsuale. Era un rimedio annuale ( di tempo utile = dal dì in cui l'istanza avrebbe potu- to essere proposta). Ognuno dei tre rimedi richiedeva la sussistenza di 3 REQUISITI: EVENTUS DAMNI : l'atto del debitore doveva veramente pregiudicare i diritti dei creditori, lesivo al punto tale che il patrimonio del debitore non era sufficiente a soddisfare. carattere oggettivo CONSILIUM FRAUDIS : l'atto doveva essere stato compiuto dal debitore con la volontà dell'eventus damni. carattere soggettivo SCIENTIA FRAUDIS : il terso