Common Law - Diritto inglese
Appunti tratti dalle lezioni del prof. Panforti. (26 pg - formato word) (0 pagine formato doc)
COMMON LAW COMMON LAW Diritto inglese Il common law viene definito come un diritto di matrice giurisprudenziale.
Dire che il diritto di common law è di matrice giurisprudenziale, significa dire che la giurisprudenza è una fonte importante del diritto e, in particolare, significa dire che interi settori del diritto sono stati disciplinati dalla giurisprudenza. Il diritto giurisprudenziale è un diritto tradizionalmente elaborato dalle corti. Questo però non vuole dire che la fonte legislativa non c'è mai stata e che non ci sia oggi: gli atti legislativi (status) sono sempre esistiti come fonte del diritto accanto alla giurisprudenza. La fonte del diritto legislativa si è espansa dalla seconda metà dell'800 con tutte le esigenze economico-sociali. Il termine common law si trova in due accezioni diverse: in senso lato, indica l'esperienza giuridica che ha il diritto inglese come modello di recezione; in senso stretto, common law sta ad indicare il diritto elaborato, già dall'età medievale, dalle corti regie in contrapposizione con un altro corpo di diritto, sempre giurisprudenziale, che è l'EQUITY. EQUITY = altro corpo di diritto, giurisprudenziale, ma non elaborato dalle corti regie, ma dalla giurisdizione del cancelliere. COME SI E' CREATO IL COMMON LAW INGLESE? Questa esperienza giuridica è nata a partire dalla conquista dei Normanni nel 1066, appunto l'anno nel quale i Normanni hanno conquistato il territorio inglese sottraendolo agli anglosassoni. Sotto gli anglosassoni vi era un diritto di matrice prevalentemente consuetudinaria: da loro le consuetudini erano state messe per iscritto, però non esisteva un diritto comune a tutto il territorio. Dal 1066 si instaura la monarchia normanna e viene creato all'interno del territorio inglese un sistema di notevole accentramento del potere regio secondo un modello già presentato nel ducato di Normandia. Guglielmo I, quando conquistò questo territorio, innanzitutto lo divise fra i soggetti del suo seguito: quindi, divise il territorio tra più feudi, non di grandi dimensioni, per avere meglio il controllo su di essi (salvo che nelle zone di frontiera che necessitavano di una particolare protezione) e attribuisce questi feudi ai TENANTS IN CHIEF, che sono dei vassalli direttamente dipendenti dal sovrano. Questo meccanismo è stata bloccato nel 1290 con un altro meccanismo, il QUIA EMPTORES che vietava ogni subinfeudamento: tutti questi feudatari dovevano dipendere direttamente dal sovrano e questo facilitava un controllo molto centralizzato da parte della corona sui feudatari del regno. A questo equilibrio molto ben assestato fra elemento centrifugo (suddivisione in più feudi) ed elemento centripeto (tenuta del controllo) si associa anche lo sviluppo di un graduale accentramento di un'amministrazione della giustizia regia. L'amministrazione della giustizia era esercitata essenzialmente nell'ambito dei tribunali signorili all'interno di ciascun feudo. Gradualmente, viene ad affermarsi in modo parallelo a qu