La connessione nel diritto processuale civile

La connessione.La pluralità di domande contro la stessa parte.L'ipotesi di connessione.(formato word 5 pagg.) (0 pagine formato doc)

Appunto di giorgetta77
CONNESSIONE CONNESSIONE Art 40 c.p.c.
connessione Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali per ragioni di connessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per la causa di maggior valore.
Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per accessorietà, garanzia, “incidentalità”, compensazione o “riconvenzionalità” con altra causa di competenza del tribunale , le relative domande possono essere proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo. Il giudice pronunzia anche d'ufficio la connessione a favore del tribunale. La connessione può essere: soggettiva quando i soggetti sono gli stessi ma c'è diversità di petitum e causa pretendi; oggettiva quando si ha identità totale o parziale di petitum o causa pretendi; pregiudiziale quando le due cause risultino una pregiudiziale all'altra. È il caso della pregiudizialità dipendenza; per mera identità di questioni di fatto o di diritto. Queste cause potrebbero sembrare non connettibili, in realtà basta la possibilità che si accerti lo stesso fatto, che si interpreti la stessa norma, es.che si applichi lo stesso contratto collettivo. La connessione ha diversi effetti tra cui quello di spostare il valore della causa e quindi la competenza. L'art 10 c.p.c. stabilisce che se all'inizio l'attore propone più domande queste vengono riunite tra loro e questo determina il valore della causa. Secondo alcuni questa possibilità potrebbe essere in contrasto con l'art 25 cost. in realtà non è così in quanto è prevista la possibilità di separare le cause agli art 104 c.p.c. 2 co. Art 104 c.p.c. pluralità di domande contro la stressa parte 2 co. è applicabile la disposizione al secondo comma dell'art precedente. (il giudice può disporre nel corso dell'istruzione e della decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, o quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza). IPOTESI DI CONNESSIONE Identità di petitum È l'ipotesi d'incompatibilità, es faccio valere in giudizio un diritto su un bene, però un altro soggetto fa valere la proprietà sullo stesso bene in un altro processo. Si ha conflitto pratico tra i giudicati, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile, nel caso affermerebbe il diritto