Contratto e autonomia contrattuale

Contratto e autonomia contrattuale. Istituzioni di diritto privato. (2 pagg., formato word) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
Untitled IL CONTRATTO Art.
1321 c.c. “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro rapporto giuridico patrimoniale” La parte del contratto può essere intesa in due modi: 1) in senso sostanziale parte è il titolare del rapporto contrattuale, ossia il destinatario degli effetti giuridici del contratto in senso formale parte è l'autore del contratto cioè chi emette le dichiarazioni costitutive es. nella rappresentanza il rappresentante è la parte formale, perché concorre alla formazione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; il rappresentato è la parte sostanziale in quanto è a quest'ultimo che sono imputati i diritti e gli obblighi scaturenti dal contratto. AUTONOMIA CONTRATTUALE È disciplinata dall'articolo 1322 c.c., in base al quale essa è il potere di un soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici e atipici che però devono essere meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico L'autonomia contrattuale è una specificazione del più generale principio dell'autonomia privata che consente ai privati di autoregolamentare i propri interessi personali e patrimoniali mediante negozi giuridici.
Il nostro ordinamento riconosce valore vincolante ai precetti stabiliti dai privati, purchè siano rispettate le norme imperative, l'ordine pubblico e il buon costume Si manifesta sotto un duplice aspetto: Positivo Le parti possono costituire, regolare o estinguere rapporti patrimoniali, cioè possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri; ciò significa: Libertà di scelta fra i vari tipi contrattuali previsti dalla legge Libertà di determinare il contenuto del contratto, entro i limiti posti dalla legge Libertà di concludere contratti atipici Libertà di concludere contratti atipici per realizzare finalità atipiche 2) Negativo Nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri o contro la propria volontà. La frase “fra loro” contenuta nell'art. 1321 c.c. significa che il contratto non vincola se non chi ha partecipato all'accordo, che ha espresso il proprio consenso a costituire regolare o estinguere un rapporto giuridico-patrimoniale.