La costituzione del rapporto di lavoro

Appunti universitari:in breve contratto e rapporto,illeicità dell'oggetto e della causa,formazione del contratto,prova e termine.(formato word 8 pg) (0 pagine formato doc)

Appunto di superlobo
Untitled CAPITOLO SECONDO.
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO. contratto e rapporto la contrattualità del rapportoNel codice del 1865 lo schema del lavoro subordinato era pacifico in quanto veniva considerato alla stessa stregua di una locatio, ma man mano che veniva valorizzata la figura della persona nello schema lavorativo e non quello dell'opera, ci si avvia all'attuale considerazione del contratto di rapporto , come lo si denota pure dall'ubicazione nel nuovo codice di tale rapporto, infatti è ubicato nel libro quinto , del lavoro e non nel quarto che contiene i più importanti contratti di scambio. Art.
2126 c.c., prestazione di fatto.La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.Questa norma pare senza dubbio di portata retrospettiva , essendo il rapporto tipico ed il rapporto di fatto non pienamente identificabili, visto che l'esecuzione di lavoro subordinato non produce tutti gli effetti del contratto tipico.Dunque è evidente che le obbligazioni delle due parti, il lavorare, e l'obbligo di fare lavorare e retribuire, da sole e prese e fotografate nel tempo non rendono gli effetti del contratto tipico, ma per essere tali devono essere proiettate in avanti nel tempo, proprio questa è stata la motivazione della cassazione che dichiara la non equiparabilità del contratto valido con quello nullo.Giocoforza i limitati effetti del 2196 sono validi solo alla presenza di un contratto invalido mai nel caso di lavoro senza contratto, ed in questo caso l'unico strumento a difesa del lavoratore è l'invocazione dell'arricchimento senza giusta causa da parte del proto - datore, ai sensi del 2041 c.c.Per prestazione invito domini s'intende la prestazione di lavoro che difetta del consenso del datore di lavoro o nel caso limite questo non ne sia nemmeno a conoscenza.La magistratura, in forza della libertà di forma del contratto di lavoro, viste il lavoro di un soggetto, la non diffida verso questo del datore di lavoro, presume che ci sia un rapporto di lavoro di fatto, stipulato per facta concludentia.Occorre per la formazione del contratto che le parti s'accordino sul sinallagmatismo del contratto, invero questo al di fuori della libertà del contratto, infatti sono elementi che vengono trattati all'interno del contratto collettivo. L'illiceità dell'oggetto e della causa. L'unica giuntura tra il 2126 c.c. e la giurisprudenza viene dall'illiceità dell'oggetto e della causa di lavoro. Il 2126 sancisce infatti che il prestatore di lavoro ha comunque diritto alla retribuzione per il lavoro prestato anche quando il contratto è nullo (disciplina speciale), salvo che la nullità sia dovuto per inottemperanza ai princìpi generali dell'ordinamento, e che comunque se ad essere evasi da parte del datore di lavoro sono le norme poste a tutela del lavoratore, quest'ultimo comunque deve essere retribuito.Nel caso in cui ci siano violazioni riguardo la liceità dell'oggetto e della causa, il lavora