Istituzioni di diritto romano - II parte

Schemi riassuntivi degli atti illeciti contrattuali (damnum iniuria) e non , tra cui anche actio de pauperie. (formato doc - pg. 4) (0 pagine formato doc)

Appunto di aldo76
DAMNUM INIURIA DAMNUM INIURIA DATUM Le ipotesi di furto costituite da danneggiamento della res o l'acceptilatio dolosa del credito da parte dell'adstipulator, a partire dal 286 a.C.
(III sec.) vennero previste da una LEX AQUILIA DE DAMNO (prima erano previsti nel delitto e nel furto). In realtà si trattava di un plebiscito, con fattispecie divisa in tre capitoli: uccisione , iniuria , di uno schiavo altrui o di un pecus altrui, animale quadrupede da gregge o armento. adstipulator che in frode allo stipulante avesse estinto il credito con acceptilatio. ferimento di uno schiavo o di un pecus, uccisione di un animale non pecus, distruzione o danneggiamento di cose inanimate appartenenti ad altri.
Le pene erano diverse a seconda della fattispecie: pena al simplum: l'uccisore avrebbe pagato il maggior valore della cosa nell'anno precedente importo del credito leso (cadde in desuetudine perché la fattispecie entrò nel mandato) pena al simplum: maggior valore della cosa nei 30 gg precedenti l'evento dannoso Il danno era iniuria datum. Iniuria era il comportamento ingiusto (contra ius) con valenza soggettiva : dapprima richiedeva il dolo, poi la culpa (comportamento negligente ) infine la culpa levissima elaborata sulla Lex Aquilia dai classici. L'azione spettante al danneggiato era L'ACTIO LEGIS AQUILIAE: azione in ius, penale in origine riservata al proprietario ma estesa dal pretore con actiones utiles e verosimilmente fictiaciae a comodatari, possessori di buona fede, ed usufruttuari. Essendo penale era INTRASMISSIBILE (passivamente) CUMULABILE ( con altre azioni e contro più persone) NOSSALE e tuttavia AL SIMPLUM. L'autore del danno era chiamato a rispondere per culpa lievissima,; nel corpus iuris non viene più detta penale, ma prima REIPERSECUTORIA poi MIXTA (reipersecutoria + penale) Per la valutazione del danno, per tutta l'età classica si utilizzò il criterio che teneva conto dell'interesse alla salvaguardia della cosa intesa come integrità fisica. La legge prevedeva un danno compito ad una cosa altrui e doveva trattarsi di un danno CORPORE CORPORI DATUM un danno direttamente derivante dalla forza muscolare del danneggiante. Il pretore estese (con azioni utili e in factum )la tutela al DAMNUM NON CORPORE DATUM ( l'omissione ad esempio ) ed al danno senza lesione materiale. Con Giustiniano si diede un'actio in factum di carattere generale contro ogni danno non rientrante nell'actio legis Aquiliae (sia diretta che utile). INIURIA Qui è diversa dall'accezione originaria per cui iniuria faceva generico riferimento a situazioni o atti ingiusti ossia contra ius, anche se non era iniuria se non fosse stato contra ius. Nelle XII tav. erano previste pene per lesioni o violenze fisiche dolose e ingiuste a persone che non fossero sotto la potestà offensore: per il membrum ruptum, la pena del taglione o la composizione pecuniaria ossia l'autore poteva sottrarsi concordandosi con la vittima di una composizione pecuniaria; per l'os fractum una pena in denaro