Il difetto di giurisdizione
La questione di giurisdizione.Il conflitto di attribuzione.I giudici speciali.I giudici stranieri e italiani.Materia di filiazione.Materia di adozione.(formato word 5 pagg.) (0 pagine formato doc)
ART 37 C ART 37 C.P.C.
DIFETTO DI GIURISDIZIONE “ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a. o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”. L'articolo quindi prevede le seguenti ipotesi: difetto nei confronti della p.a.; difetto nei confronti dei giudici speciali. La questione di giurisdizione è la prima tra le questioni pregiudiziali di rito. La decisione sul difetto può essere oggetto d'impugnazione: appello e poi ricorso in Cassazione. Per risolvere le questioni all'art.37 c.p.c. il nostro legislatore prevede il regolamento di giurisdizione: art 41 c.p.c.. Questo strumento consente di far decidere immediatamente dalle sez unite della cassazione una questione di giurisdizione, per evitare che si proceda in un processo innanzi ad un giudice privo di giurisdizione. Le parti quindi possono rivolgersi direttamente alla cassazione alla quale comunque spetterebbe l'ultima parola sulla sussistenza della giurisdizione. La legittimazione a proporre il regolamento spetta a tutte le parti del giudizio di 1 grado. I presupposti sono: deve essere pendente un processo (anche innanzi ai giudici speciali, inammissibile però nel corso di un procedimento di volontaria giurisdizione); non deve essere ancora intervenuta una decisione del giudice nel merito (questo xkè qualsiasi decisione del giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento. Di conseguenza il regolamento non è proponibile dopo che sia stata emessa sentenza). Il regolamento si propone alle sez unite della cassazione e nelle forme del ricorso in cassazione. Il giudice adito può sospendere il processo se ritiene la questione ammissibile (es non sono scaduti i termini) e non manifestamente infondata ( es quando è chiara la giurisdizione). Al secondo comma dell'art 41 si prevede uno speciale regolamento di giurisdizione che regola il potere della p.a.( quando non è parte in causa) di denunciare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui il giudizio ha ad oggetto materie riservate al potere amministrativo ( conflitto di attribuzione). A tal proposito conviene fare un passo in dietro. Abbiamo visto che l'art.37 L. 87/53, che al primo comma si occupa della soluzione dei conflitti tra poteri dello stato quando si tratta di organi che possono dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono, al secondo comma dice “restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione”. Esiste una netta differenza tra i conflitti di attribuzione e le questioni di giurisdizione, in quanto in questi ultimi si attesta il difetto indicando chi rientra nella giurisdizione, quindi cmq sia decisa la questione il merito non viene deciso, c'è qualcuno che indica il giudice giusto e poi sarà quello a giudicare nel merito; mentre nel conflitti di attribuzione c'è anche il merito, se si nega il giudice la causa è finita. Il rinvio che fa il secon